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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39159/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un avviso di addebito relativo a contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2008 e 2009 e per le prime tre rate del 2010. La Corte d'appello aveva ritenuto nulla la notificazione eseguita a mezzo posta non direttamente al destinatario, ma alla madre convivente, senza l'invio della raccomandata informativa prevista dalla disciplina della notificazione postale degli atti giudiziari; da ciò aveva fatto discendere la prescrizione del credito contributivo e aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 30, commi 1, 4 e 14, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, e 24 d.lgs. 46/1999, sostenendo che per la notifica dell'avviso di addebito non sia richiesto l'uso delle forme della l. 890/1982 né l'invio della raccomandata informativa, essendo sufficiente la spedizione a mezzo posta ordinaria come atto stragiudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'avviso di addebito può essere notificato, in via non prioritaria, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le regole ordinarie sulla consegna dei plichi raccomandati, senza applicazione delle disposizioni della l. 890/1982, che riguardano la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. Né è necessaria la redazione della relata di notifica o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento circa la persona ricevente. Poiché l'atto risulta pervenuto all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 30 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010

    Disciplina la notificazione dell'avviso di addebito; la notifica può avvenire anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di applicare le forme della l. 890/1982 per la consegna del plico.

  • art. 24 d.lgs. 46/1999

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della notificazione dell'avviso di addebito mediante modalità postale ordinaria.

  • l. 890/1982

    Le sue disposizioni si applicano alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non alla spedizione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo da parte dell'ente.

  • art. 149 c.p.c.

    È la notificazione a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario, cui si riferisce la disciplina della l. 890/1982, distinta dalla notifica diretta dell'ente.

  • art. 1335 c.c.

    L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova che il destinatario si sia trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Massime di principio

  • L'avviso di addebito previdenziale può essere notificato direttamente dall'ente anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le regole ordinarie della consegna postale, senza necessità di osservare la procedura della legge sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.
  • La disciplina della legge n. 890/1982 si applica alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c., e non alla notificazione diretta dell'atto impositivo da parte dell'amministrazione o dell'ente creditore.
  • Quando il plico sia giunto all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c.; chi contesta la ritualità della consegna deve provare di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiNotificazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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