Cassazione Penale, Ordinanza n. 07823/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato di coltivazione e detenzione di marijuana a fini di spaccio, con aggravante dell'ingente quantità e contestato concorso di persone. Il ricorso si è concentrato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio: la difesa ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di equivalenza tra l'aggravante contestata e le riconosciute attenuanti generiche, lamentando l'immotivata equiparazione al trattamento riservato ai correi e sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato la differenziazione della pena sulla base di elementi soggettivi attribuiti al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente e non illogico la maggiore responsabilità dell'imputato, valorizzando le sue dichiarazioni e la messaggistica estratta dai telefoni sequestrati, da cui emergevano direttive impartite ai correi sulla gestione della coltivazione, con ruolo preminente del ricorrente quale vero propulsore dell'attività illecita. È stato richiamato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità; altresì, una motivazione specifica e dettagliata sulla quantità di pena è necessaria solo quando la pena si discosti in modo marcato dalla media edittale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato all'imputato
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato per la fattispecie di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato quale aggravante dell'ingente quantità
indicato tra i parametri che il giudice di merito deve considerare nella graduazione del trattamento sanzionatorio
richiamato come parametro per la determinazione concreta della pena in base alla gravità del fatto e alla personalità del reo
indicato quale base dell'onere di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato per l'aumento della somma dovuta alla Cassa delle ammende oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se la decisione sia frutto di mero arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Quando il giudice di merito giustifica la differenziazione della pena tra concorrenti valorizzando il diverso contributo causale, il ruolo preminente nell'attività illecita e la maggiore intensità del dolo, la motivazione è sufficiente anche senza un'analisi comparativa analitica di tutte le posizioni soggettive.
- Il diverso trattamento sanzionatorio riservato a coimputati o correi nello stesso procedimento non integra di per sé vizio di motivazione, salvo che la disparità sia sorretta da affermazioni irragionevoli o paradossali.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena quando la sentenza impugnata abbia applicato i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. in modo coerente e non illogico.
- Una motivazione particolarmente analitica sulla quantità di pena è necessaria solo quando la pena irrogata si discosti in modo significativo dalla misura media dell'edittale; se la pena è prossima al minimo, è sufficiente una motivazione congrua ma non necessariamente dettagliata.
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