Cassazione Civile, Ordinanza n. 19651/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un complesso alberghiero in Tempio Pausania. La società ricorrente aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria del bene per usucapione, deducendo un possesso pubblico, pacifico e ultraventennale. La controparte aveva contestato la domanda sostenendo che l'immobile era stato affidato in mera custodia al legale rappresentante della ricorrente, con autorizzazione all'uso per l'attività imprenditoriale, e aveva chiesto in riconvenzione il rilascio del bene e il risarcimento del danno da occupazione illegittima. In appello erano state confermate sia il rigetto dell'usucapione sia la condanna al rilascio e al risarcimento. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 75 e 2495 c.c. e degli artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che la società controparte fosse estinta e priva di capacità processuale sin dall'inizio, o comunque dal 1987, dal 2001 o dal 1° gennaio 2004; contestava inoltre la valorizzazione di presunti indici di prosecuzione dell'attività e deduceva che il giudice avesse attribuito rilievo a fatti inconferenti; 2) violazione dell'art. 77 c.p.c. per difetto di potere di rilasciare la procura alle liti in primo grado da parte dei soggetti che avevano rappresentato la società resistente; 3) violazione dell'art. 81 c.p.c. per difetto di legittimazione passiva della ricorrente rispetto alla domanda di restituzione e danni, assumendo che i rapporti fossero intercorsi solo tra il legale rappresentante e la controparte a titolo personale; 4) violazione degli artt. 841 e 1223 c.c. in tema di quantificazione del danno da occupazione illegittima, lamentando che il CTU non avesse considerato lo stato originario del bene, la mancanza di agibilità, l'intento della proprietaria di adibirlo ad attività commerciale e il valore delle migliorie apportate dall'occupante; 5) violazione degli artt. 183 c.p.c. e 111 Cost., oltre agli artt. 841 e 1223 c.c., per la mancata ammissione della prova testimoniale sulle migliorie e sulle spese necessarie a produrre i frutti civili. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la ricorrente non si era confrontata con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sulla qualificazione della cancellazione come non volontaria, e che comunque le doglianze miravano a contestare il giudizio di fatto e l'uso delle presunzioni senza indicare la concreta carenza di gravità, precisione e concordanza. Ha ritenuto non fondato il secondo motivo, rilevando la continuità tra le due denominazioni sociali e la tardività o comunque non dimostrata tempestività dell'eccezione sul difetto di rappresentanza processuale. Ha respinto il terzo motivo, valorizzando il fatto che la stessa ricorrente aveva fondato la domanda di usucapione sul possesso esercitato dal proprio legale rappresentante e non poteva poi negare, per la domanda riconvenzionale, la propria immedesimazione organica. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non confrontato con la ratio in rito della sentenza di merito, che aveva qualificato come nuove le contestazioni sui criteri di stima del CTU. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, per mancata dimostrazione della riproposizione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda di usucapione e aveva condannato la società occupante al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno da occupazione indebita, quantificato in euro 210.128,55 oltre interessi. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge è configurabile solo per erronea ricognizione della fattispecie astratta, non per contestazioni sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
richiamato in relazione alla capacità processuale della società asseritamente estinta
richiamato con riferimento al potere di conferire la procura alle liti e alla rappresentanza processuale
richiamato per escludere il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente rispetto alla domanda riconvenzionale
richiamato in relazione alla dedotta mancata ammissione della prova testimoniale e alla necessità di reiterare le richieste istruttorie nei termini processuali
richiamato in tema di effetti estintivi della cancellazione dal registro delle imprese e di prosecuzione dell'operatività societaria
richiamati in tema di presunzioni semplici; la censura è ammissibile solo se si contesta la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi
richiamato dalla ricorrente per sostenere che nel danno da occupazione vadano sottratte le spese necessarie alla produzione dei frutti
richiamato in tema di risarcimento del danno e nesso con le conseguenze immedate e dirette dell'inadempimento/illecito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova testimoniale
Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6071
richiamata quale precedente sulla cancellazione dal registro delle imprese e sull'estinzione della società
Cass. Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785
richiamata per i criteri di censura della violazione delle norme sulle presunzioni semplici
Cass. Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo
Cass. Sez. 3, 19 dicembre 2019, n. 33769
richiamata sulla necessità di contestare il difetto di poteri rappresentativi non oltre l'udienza di trattazione
Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883
richiamata sulla necessità di dimostrare la riproposizione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni in appello
Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155
richiamata per il discrimine tra violazione di legge e contestazione della ricostruzione del fatto
Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035
richiamata sul vizio di sussunzione, che presuppone l'accertamento in fatto fermo e indiscusso
Cass. Sez. Un., 26 febbraio 2021, n. 5442
richiamata per il discrimine tra violazione di legge e erronea ricostruzione della fattispecie concreta
Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485
richiamata sulla deducibilità della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. quando si contesti l'applicazione dei requisiti delle presunzioni ai fatti concreti
Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973
richiamata in tema di sindacato sulla corretta applicazione delle presunzioni
Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535
richiamata in tema di controllo sulla sussunzione presuntiva
Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457
richiamata sul medesimo tema delle presunzioni
Massime di principio
- La violazione di legge censurabile in cassazione riguarda l'erronea interpretazione o sussunzione della norma astratta; non è deducibile, sotto tale veste, la semplice contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- La censura relativa alle presunzioni semplici è ammissibile solo se si deduce specificamente che gli indizi valorizzati dal giudice non presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Chi fonda la propria domanda su un determinato rapporto di immedesimazione organica non può poi negarlo per sottrarsi alle conseguenze della medesima qualificazione nei confronti della domanda riconvenzionale fondata sullo stesso assetto soggettivo.
- Le questioni relative alla validità della procura e ai poteri rappresentativi devono essere sollevate nei termini e con le modalità previste dal rito; in cassazione è inammissibile la doglianza che non si confronti con l'eventuale tardività dell'eccezione.
- Le censure sui criteri di stima del danno o sulle risultanze della consulenza tecnica sono inammissibili se non investono la ratio processuale assorbente della decisione di merito, come la declaratoria di novità della contestazione.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale in appello non può essere utilmente denunciata se non si dimostra di aver reiterato la relativa richiesta nelle conclusioni del grado di appello.
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