Cassazione Penale, Sentenza n. 4248/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Potenza per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 388 c.p.), sostenendo che: 1) il giudice non ha dichiarato la prescrizione maturata (e non ha disposto la sentenza di non doversi procedere); 2) la Corte ha travisato le prove ritenendo assente il dolo della Latronico, nonostante la conoscenza del sequestro (provata dalla proposizione di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e da altre circostanze) e da dichiarazioni false nel rogito; 3) la vendita dell'immobile, anche se avvenuta dopo la trascrizione del sequestro, integra comunque sottrazione quando vi siano condotte aggiuntive idonee a rendere più difficoltosa la realizzazione delle finalità del vincolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa agli elementi costitutivi del reato (secondo e terzo motivo). Ha escluso la fondatezza del primo motivo (prescrizione) perché l'assoluzione di merito era motivata con un principio di diritto. Tuttavia la Corte ha censurato la Corte d'appello per non essersi conformata al principio giurisprudenziale secondo cui la vendita post-trascrizione può comunque integrare il reato se accompagnata da condotte aggiuntive idonee a eludere o rendere più difficoltosa l'esecuzione del vincolo, e per avere omesso di motivare sulla prova della conoscenza del sequestro (reclamo ex art. 669-terdecies e altre circostanze). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello.
Norme richiamate
Il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o pignoramento non richiede necessariamente una materiale amotio: integra il reato anche ogni condotta diretta ad eludere il vincolo, rendendo impossibile o più difficoltosa la realizzazione delle finalità cui il vincolo è destinato.
Riguarda l'ipotesi di proscioglimento per sopravvenuta prescrizione o per altri motivi (secondo comma). La Corte ha rilevato che, se l'assoluzione è fondata su un principio di diritto applicato a fatti ritenuti pacifici, la questione della prescrizione non produce automaticamente la necessità di una sentenza di non doversi procedere.
art. 669-terdecies cod. proc. civ.
Lo strumento processuale di reclamo contro l'autorizzazione al sequestro costituisce elemento probatorio della conoscenza del provvedimento cautelare da parte della persona che lo impugna.
Massime di principio
- La vendita di un immobile dopo la trascrizione di un sequestro non esclude automaticamente il reato di sottrazione: se sussistono condotte aggiuntive che eludono o ostacolano l'esecuzione del vincolo, il fatto può integrare il reato.
- La conoscenza del vincolo può essere provata anche attraverso atti processuali (es. proposizione di reclamo avverso l'autorizzazione al sequestro); tali elementi devono essere valutati e adeguatamente motivati dal giudice.
- Dichiarazioni false rese nel rogito (es. attestazione di assenza di vincoli) e il trasferimento del possesso sono circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento del dolo o della volontà di eludere il vincolo.
- La prescrizione del reato non impone automaticamente la sentenza di non doversi procedere quando l'assoluzione è fondata su una valutazione di merito o su un principio di diritto applicato a fatti ritenuti pacifici.
- In ipotesi miste (profili penali e effetti civili), la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la determinazione delle conseguenze patrimoniali.
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