Cassazione Civile, Ordinanza n. 25607/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare per far dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., l'iscrizione di ipoteca volontaria concessa da un soggetto che era stato sindaco della società poi fallita, a garanzia di un mutuo fondiario acceso con l'istituto di credito. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la revoca, ritenendo integrati sia il presupposto oggettivo del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale sia il requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio in capo al garante e alla banca. In cassazione il garante ha dedotto: violazione degli artt. 2901, 2727, 2729, 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che non vi fosse prova della conoscenza, al momento dell'atto, del credito della procedura né delle asserite condotte depauperative, e che la Corte d'appello avesse fatto un uso improprio di presunzioni tratte dalla sequenza temporale degli atti patrimoniali; con il secondo motivo ha contestato la prova della consapevolezza in capo alla banca. La banca, con ricorso incidentale, ha a sua volta dedotto violazione degli artt. 2901, 2697 e 2727 c.c. e nullità della sentenza per omessa motivazione, affermando di non essere a conoscenza delle pregresse condotte di mala gestio e che gli indici valorizzati dai giudici di merito sarebbero stati meri elementi congetturali, nonché evidenziando di aver impiegato parte del mutuo per estinguere un precedente finanziamento ipotecario.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha escluso la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non ritualmente evocato, ritenendo superfluo l'adempimento perché il ricorso principale e quello incidentale erano comunque inammissibili. Quanto ai motivi, la Corte ha ritenuto che le censure del garante e della banca non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: i ricorsi si limitavano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze di fatto, senza configurare una vera violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c. nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha ribadito che la denuncia di violazione delle norme sulle presunzioni richiede l'indicazione puntuale del vizio di sussunzione, mentre qui le doglianze miravano solo a una nuova valutazione degli indizi e della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. proposto dalla banca è stato inoltre ritenuto inammissibile per la doppia conforme. La Corte ha dunque confermato, in via processuale, la statuizione di merito favorevole alla revocatoria, condannando i ricorrenti in solido alle spese in favore del fallimento e compensando le spese tra loro.
Norme richiamate
la revocatoria ordinaria richiede la prova del pregiudizio alle ragioni creditorie e, per l'atto a titolo oneroso, della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo
la presunzione può fondarsi su fatti noti, ma in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione, non la diversa lettura del materiale indiziario
gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto di tali parametri, non alla sostituzione del giudizio di merito
la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove offerte
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o disattende espressamente la regola di giudizio sui fatti non contestati
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non consente una rivalutazione del fatto; inoltre, in presenza di doppia conforme, è precluso quando non sia dedotta la diversità delle rationes delle due decisioni
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
il motivo deve denunciare una vera falsa applicazione della norma, non una mera contestazione della ricostruzione fattuale
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante richiede un'anomalia motivazionale effettiva, non la dissociazione del ricorrente dalla motivazione resa
l'integrazione del contraddittorio è superflua se il ricorso è comunque inammissibile e nessun utilità potrebbe derivarne al litisconsorte pretermesso
i ricorsi separati avverso la stessa sentenza vanno riuniti
art. 348-ter, comma quinto, c.p.c.
in caso di doppia pronuncia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio può essere provata anche per presunzioni, purché gli indizi siano valutati secondo gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è ammissibile una semplice richiesta di rivalutazione degli indizi.
- La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia sussunto in modo errato il ragionamento presuntivo sotto i parametri legali, non quando il ricorrente contesti solo la lettura del fatto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede che la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o su un espresso rovesciamento della regola sui fatti non contestati; non basta lamentare che il giudice abbia creduto a talune prove e non ad altre.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo rispetto alle prove legali o quando il giudice attribuisca a prove non legali un valore vincolante; non consente di sindacare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio è stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesti l'esito della valutazione delle prove offerte dalla parte onerata.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dedotta e dimostrata la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
- Le censure di legittimità devono essere specificamente attinenti al decisum impugnato: motivi che colpiscono una motivazione solo apparente o un diverso fatto rispetto a quello effettivamente valorizzato dalla sentenza sono inammissibili.
- Quando il ricorso principale e quello incidentale sono entrambi inammissibili, l'omessa notifica a un litisconsorte necessario pretermesso non impone l'integrazione del contraddittorio se da essa non potrebbe derivare alcun utile effetto processuale.
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