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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23418/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società mandataria/procuratrice di farmacie convenzionate ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 9 milioni di euro, a titolo di sorte capitale e interessi, relativi a distinte contabili riepilogative per prestazioni farmaceutiche. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione deducendo, da un lato, di avere già pagato il capitale prima del monitorio e, dall'altro, l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 231/2002 agli interessi. Il Tribunale ha accolto l'opposizione limitatamente alla non debenza degli interessi. In appello, la società ha censurato la decisione con quattro motivi, ma la Corte territoriale ha rigettato l'impugnazione ritenendo assorbente il difetto di legittimazione passiva dell'azienda sanitaria: secondo la Corte d'appello, il debitore doveva individuarsi nella Regione Lazio, quale ente finanziatore e non nell'ASL convenuta. In cassazione è stato proposto un solo motivo, con cui si denunciava la violazione della normativa regionale e del D.L. n. 324/1993, art. 1, comma 10, sostenendo che il soggetto tenuto al pagamento dei debiti verso le farmacie convenzionate fosse l'azienda sanitaria (individuata dalla legge regionale come ente incaricato dei pagamenti) e non la Regione, che avrebbe avuto un mero ruolo di finanziatore. La ricorrente chiedeva dunque la cassazione della sentenza d'appello per avere errato nell'individuazione del debitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha aderito al proprio precedente richiamato dalla Corte d'appello, ribadendo che la disciplina sui rapporti con le farmacie convenzionate individua come debitore l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, da intendersi come ente finanziatore, e che tale regola si applica anche nel sistema successivo alla riforma sanitaria del 1992, con aziende sanitarie locali. Ne è conseguita la conferma della decisione impugnata e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L.R. 23 settembre 1991, n. 53, art. 1

    "le unità sanitarie locali aventi sedi nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l’unità sanitaria locale RM 4 (ora ASL RMC) provvedono direttamente alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell’intero territorio provinciale nell’interesse e per conto delle correlative unità sanitarie locali, fermo restando l’esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche"

    La previsione regionale è stata invocata dalla ricorrente per sostenere che l'ASL capofila fosse l'ente tenuto al pagamento; la Corte, però, ha letto la disciplina in coordinamento con la normativa statale e con la funzione di finanziamento, escludendo che essa muti il principio per cui il debitore è l'ente incaricato del pagamento in senso sostanziale.

  • D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10

    "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente, e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente"

    La Corte ha ribadito che la norma individua come debitore l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo e non l'unità sanitaria locale territorialmente competente, e che tale regola opera anche nel regime successivo alla riforma sanitaria del 1992.

  • L. 27 ottobre 1993, n. 423

    Legge di conversione del D.L. n. 324/1993 richiamata per confermare la portata della disciplina sul debitore nei rapporti con le farmacie convenzionate.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    La Corte lo richiama quale quadro normativo della riforma del servizio sanitario, evidenziando la distinzione tra soggetto che autorizza la prestazione e soggetto finanziatore/pagatore e la perdurante applicabilità della disciplina sui rapporti con le farmacie anche nel nuovo assetto.

  • D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517

    È richiamato come intervento modificativo della riforma sanitaria che consolida il modello organizzativo nel quale il finanziamento è attribuito alla Regione e non alla singola ASL.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È la norma processuale richiamata dalla ricorrente per dedurre la violazione di legge nel motivo di ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato e dunque inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un precedente di legittimità consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei rapporti con le farmacie convenzionate, il debitore delle prestazioni sanitarie va individuato nell'ente che la legge indica come incaricato del pagamento del corrispettivo, e non necessariamente nell'unità sanitaria locale che ha autorizzato la prestazione.
  • La disciplina speciale sui pagamenti delle prestazioni convenzionate si interpreta nel quadro complessivo della riforma sanitaria: la separazione tra autorizzazione della spesa e finanziamento/pagamento implica che la legittimazione passiva spetti all'ente finanziatore o incaricato del pagamento.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre una questione già risolta da precedente conforme della Corte, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • La presenza di una normativa regionale che disciplina operativamente la liquidazione dei crediti non vale, da sola, a spostare la titolarità passiva dell'obbligazione se la disciplina statale individua un diverso soggetto come debitore sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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