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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45525/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impicato in relazione alla confisca di complessivi 960 euro (210 in tasca e 750 presso l'abitazione) disposta dal Tribunale a seguito dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza non avrebbe dimostrato il nesso strumentale e causale tra le somme sequestrate e l'attività delittuosa, ossia non avrebbe provato che quelle somme costituissero "prezzo" o "profitto" dell'illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e, nel merito, fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro, ritenendo assente la prova che le somme fossero il "profitto" o il "prezzo" del reato. La Corte ha richiamato la distinzione fra "prezzo" (compenso per indurre/istigare/ determinare un altro a commettere il reato) e "profitto" (vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, con necessaria correlazione causale con la condotta). Nel caso concreto l'imputato era accusato solo di detenere droga a fini di spaccio, non di averla venduta; quindi non era dimostrato che il denaro fosse derivato direttamente dall'attività criminosa. Anche eventuali ipotesi alternative (soldi provenienti da precedenti illeciti o corrispettivo da versare) sono risultate meramente congetturali e non emergenti dalla motivazione di merito. Conseguentemente il denaro deve essere restituito all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata come testo che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte osserva che questioni sulla confisca possono comunque rilevare in cassazione come violazione di legge quando costituiscono illegittimità della misura di sicurezza o riguardano aspetti estranei all'accordo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice relativa agli stupefacenti che ha costituito il titolo della condanna per la quale è stata disposta la confisca; la Corte distingue tra detenzione a fini di spaccio e prova della vendita effettiva, necessaria per qualificare somme come profitto.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca; la Corte richiama le distinzioni previste dal comma 1 e comma 2 (cose funzionali, intrinsecamente illecite, prezzo/prodotto/profitto) e afferma che la confisca del "profitto" richiede correlazione diretta e causalità tra reato e vantaggio economico.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103)

    Citato nel quadro della ammissibilità: anche dopo l'introduzione della norma, le doglianze sulla mancata motivazione circa la confisca possono essere oggetto di ricorso per cassazione quando configurano illegittimità della misura.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato per sottolineare che la violazione di legge relativa alla misura ablativa è rilevante e sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La confisca per "profitto" richiede prova di un vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, con correlazione causale tra condotta illecita e somma sequestrata.
  • La mera detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio non dimostra automaticamente che il denaro trovato sia il "profitto" o il "prezzo" dell'attività criminosa: occorrono elementi probatori specifici sulla provenienza del denaro.
  • Ipotesi congetturali o alternative non prospettate dal giudice di merito non possono giustificare la confisca; il giudice deve motivare espressamente la relazione tra beni e reato.
  • In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le questioni relative alla legittimità della confisca possono essere impugnate in cassazione quando rappresentano violazione di legge o misure di sicurezza illegittime.
  • Se la confisca è annullata per mancata motivazione o insufficiente prova del nesso con il reato, il denaro sequestrato deve essere restituito all'avente diritto senza rinvio.

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