Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39835/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio di motivazione relativamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis (c.d. aggravante "agevolativa"), con la censura della mancata considerazione da parte della Corte territoriale della sentenza emessa da altra Sezione della Corte d'appello di Napoli che aveva escluso la medesima aggravante per i coimputati e dell'assenza, in concreto, dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'aggravante nei confronti del ricorrente; 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, con l'argomentazione che il tempo intercorso, la diversa natura e gravità delle pregresse condanne e le circostanze del caso avrebbero dovuto far ritenere la condotta attuale una ricaduta occasionale e non sintomo di persistente pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: quanto all'aggravante di natura "agevolativa" (art. 7 d.l. n. 152/1991 richiamato), ha confermato che essa è compatibile con il reato di associazione per delinquere semplice ma è di natura soggettiva e richiede il dolo specifico di agevolazione mafiosa in capo a ciascun concorrente; la Corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata, richiamando il ruolo apicale di Esposito nel "gruppo degli spagnoli", il suo ruolo organizzativo (reclutamento, retribuzione pari al 20% sui ricavi), il riciclaggio tramite esercizio a Barcellona e le dichiarazioni dei collaboratori che evidenziavano il coinvolgimento e il finanziamento del clan Contini con quote variabili dal 30% al 40%. La Corte ha ritenuto non decisivo il diverso orientamento di altra Sezione di merito non ancora irrevocabile. Sulla recidiva, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la nuova condotta, commessa dopo precedenti pene e benefici, denota maggiore pericolosità e impermeabilità agli effetti speciali della pena. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso, conferma della condanna (pena definitiva in grado d'appello pari a cinque anni di reclusione) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Delitto di associazione per delinquere semplice. La sentenza conferma che la partecipazione ad associazione per delinquere può coesistere con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 quando sia provato il dolo specifico di agevolazione mafiosa per ciascun concorrente.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (aggravante "agevolativa")

    Aggravante che punisce la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso. È di natura soggettiva e, se usata nella dimensione "agevolativa", richiede l'accertamento del dolo specifico di agevolazione mafiosa in capo al singolo agente; è compatibile con l'art. 416 cod. pen. e rilevante ai fini dell'aumento di pena se risultano elementi concreti (ruolo apicale, finanziamento, reimpiego di proventi, controllo) che dimostrino la finalizzazione dell'attività illecita al sostegno del clan.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    Norma che prevede l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, di condanna al pagamento delle spese processuali; la Corte ha disposto l'applicazione di tale disposizione a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'aggravante di agevolazione di un'associazione mafiosa è compatibile con l'associazione per delinquere semplice ma è di natura soggettiva: va accertato il dolo specifico in capo a ciascun partecipante, non basta la mera esistenza di legami economici o di erogazione di somme se non collegati alla consapevole finalizzazione al mantenimento o potere del clan.
  • Il ruolo apicale, compiti organizzativi, gestione dei proventi, percentuali sui ricavi e l'uso dei proventi per finanziare, sostenere affiliati o reintrodurre i capitali in attività illecite sono elementi fattuali idonei a dimostrare la finalità di agevolazione mafiosa.
  • Il diverso esito processuale per coimputati deciso da altra Sezione di merito non irrevocabile non è di per sé ostativo all'applicazione dell'aggravante in favore di altro giudice del merito: il contrasto eventuale richiede accertamento definitivo e, se necessario, potrà essere affrontato con gli strumenti di revisione.
  • La valutazione sulla recidiva è concreta e personalizzata: il giudice deve esaminare natura, gravità e temporalità dei precedenti, nonché la personalità e le circostanze della nuova condotta; la recidiva può essere mantenuta quando la nuova condotta denoti maggiore pericolosità e impermeabilità all'effetto rieducativo delle pene precedenti.
  • Per contestare l'applicazione dell'aggravante o della recidiva in Cassazione occorre dimostrare travisamento o manifesta illogicità della motivazione di merito: censure meramente alternative o ricostruttive prive di contestazione puntuale delle risultanze probatorie sono destinate a essere respinte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.