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Parere

Parere n. 1613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Vincenzo Marino, contro Direzione Generale per il personale Militare, avverso il provvedimento prot. n. m_d ab62be8 reg2025 0122489, del 18.12.2025 di diniego istanza di assegnazione temporanea presso un ente dislocato nella sede di Catania;

Giustizia amministrativa202600447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di assegnazione temporanea presso un ente dell’Amministrazione della Difesa ubicato a Catania, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, graduato in servizio permanente presso il 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo con l’incarico specialistico di “idraulico infrastrutturale”, ha impugnato il provvedimento del 18 dicembre 2025 con cui l’Amministrazione ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea a Catania, presentata ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 per esigenze di tutela della genitorialità. Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e dell’art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010, nonché difetto, insufficienza e genericità della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il diniego fosse fondato su generici richiami alle esigenze organizzative e sulle scoperture organiche, senza una concreta comparazione con l’interesse alla vicinanza familiare. Ha inoltre contestato che la posizione disponibile nella sede di destinazione dovesse coincidere con l’incarico specifico ricoperto nella sede di provenienza, ritenendo sufficiente una corrispondente posizione retributiva. L’Amministrazione ha invece evidenziato che a Catania le due sole posizioni previste per il profilo di “idraulico infrastrutturale” erano già occupate e che l’assegnazione avrebbe determinato sovralimentazione dell’organico. Ha inoltre rappresentato che presso il reparto di Palermo erano previste soltanto due posizioni per il medesimo incarico, sicché l’allontanamento avrebbe ridotto del cinquanta per cento le risorse disponibili, in un contesto di sottoalimentazione del comparto Graduati pari al sette per cento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, dichiarando assorbita l’istanza cautelare. L’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 non attribuisce al dipendente pubblico un diritto soggettivo incondizionato all’assegnazione temporanea, ma una posizione di interesse legittimo pretensivo subordinata alla verifica delle condizioni legislative e al positivo esercizio del potere amministrativo. Per il personale militare, l’istituto deve essere applicato considerando le peculiari esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione della Difesa, ai sensi dell’art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010. Nel caso concreto, il diniego non è stato ritenuto fondato su formule generiche: l’Amministrazione ha indicato l’assenza di posti disponibili a Catania per il profilo professionale dell’interessato, le due posizioni già integralmente occupate, la consistenza dell’organico del reparto di provenienza, la riduzione del cinquanta per cento delle risorse specialistiche in caso di allontanamento e la particolare difficoltà di reperire personale con le medesime competenze. Tali elementi sono stati considerati concreti, specifici, verificabili e coerenti con le peculiarità dell’ordinamento militare. La Sezione ha quindi ritenuto adeguatamente svolto il bilanciamento tra l’interesse familiare del militare e le esigenze di efficienza e funzionalità della struttura, senza profili di irragionevolezza o manifesta sproporzione.

Osservazioni

Violazione dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001

La misura di assegnazione temporanea a tutela della genitorialità non configura un diritto soggettivo incondizionato, ma una posizione di interesse legittimo pretensivo il cui soddisfacimento richiede la verifica delle condizioni previste dalla legge e una valutazione positiva dell’Amministrazione.

Applicazione dell’art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010 al personale militare

Nel valutare l’istanza di assegnazione temporanea di un militare, l’Amministrazione deve considerare le peculiari esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione della Difesa.

Difetto di motivazione ed esigenze organizzative

Il diniego è legittimamente motivato quando individua dati concreti e verificabili relativi all’indisponibilità di posti compatibili nella sede richiesta, alla consistenza dell’organico di provenienza, alla riduzione delle risorse specialistiche e alla particolare professionalità del militare. Non si tratta, in tal caso, di un generico richiamo alle esigenze di servizio.

Corrispondenza della posizione e professionalità specialistica

Nell’ordinamento militare la professionalità concretamente posseduta e l’incarico specialistico rivestito possono assumere rilievo centrale ai fini della verifica della possibilità di assegnazione, quando la copertura della posizione risponda a specifiche esigenze operative dell’Ente.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    assegnazione temporanea a tutela della genitorialità e dell’unità familiare

    La disposizione non attribuisce un diritto soggettivo incondizionato all’assegnazione temporanea, ma una posizione di interesse legittimo pretensivo subordinata alla verifica delle condizioni legislative e al positivo esercizio del potere amministrativo.

  • art. 1493 d.lgs. n. 66/2010

    Per il personale militare impone di considerare le peculiari esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione della Difesa nell’applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    Il ricorrente ha esercitato la facoltà di presentare osservazioni al preavviso di rigetto; il provvedimento finale è stato adottato dopo tale fase partecipativa.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario

    Costituisce la base procedurale della presentazione diretta del ricorso straordinario esaminato dalla Sezione.

Massime di principio

  • L’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 attribuisce al dipendente pubblico una posizione di interesse legittimo pretensivo, non un diritto soggettivo incondizionato all’assegnazione temporanea presso una sede diversa.
  • Nel caso del personale militare, la valutazione dell’istanza ex art. 42-bis deve essere coordinata con le peculiari esigenze organizzative e funzionali della Difesa, ai sensi dell’art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010.
  • Il diniego dell’assegnazione temporanea è adeguatamente motivato quando espone dati concreti e verificabili sull’indisponibilità di posizioni compatibili nella sede richiesta e sull’incidenza dell’allontanamento del militare sulla funzionalità del reparto di provenienza.
  • La particolare specializzazione professionale del militare e la consistenza numerica delle posizioni organiche possono costituire elementi decisivi del bilanciamento tra esigenze familiari e funzionalità dell’Amministrazione militare.
  • Il bilanciamento richiesto dall’art. 42-bis non impone necessariamente l’accoglimento dell’istanza quando l’assegnazione comporterebbe sovralimentazione nella sede di destinazione e una significativa riduzione delle risorse specialistiche nella sede di provenienza, purché tali circostanze siano puntualmente istruite e motivate.

Diniego di assegnazione temporanea di un militare a tutela della genitorialità

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un graduato dell’Esercito Italiano contro il Ministero della Difesa, avverso il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso un ente ubicato a Catania ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente prestava servizio permanente presso il 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo con l’incarico specialistico di “idraulico infrastrutturale”. In data 20 ottobre 2025 aveva chiesto l’assegnazione temporanea a Catania per beneficiare degli istituti di tutela della genitorialità.

L’Amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rilevando l’assenza, presso la sede richiesta, di posizioni disponibili compatibili con il profilo professionale dell’interessato. Il militare aveva presentato osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, contestando le ragioni ostative.

Con provvedimento del 18 dicembre 2025, notificato il 9 gennaio 2026, l’Amministrazione aveva confermato il diniego. Il provvedimento richiamava sia l’assenza di posizioni occupabili a Catania per il profilo di “idraulico infrastrutturale”, sia la rilevante sottoalimentazione organica del reparto di provenienza.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e 1493 del d.lgs. n. 66/2010, nonché il difetto, l’insufficienza e la genericità della motivazione.

Ha sostenuto che il diniego fosse basato su generiche esigenze organizzative e non dimostrasse l’esistenza di casi eccezionali tali da comprimere l’interesse alla vicinanza familiare e l’interesse del minore alla presenza di entrambi i genitori. Ha inoltre affermato che il requisito della “corrispondente posizione retributiva” non richiedesse la piena coincidenza tra l’incarico svolto nella sede di provenienza e quello disponibile nella sede di destinazione, essendo sufficiente una posizione equivalente sul piano economico e ordinamentale.

Valutazione della Sezione

La Sezione ha preliminarmente chiarito che l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 non configura un diritto soggettivo incondizionato all’assegnazione temporanea. La posizione del dipendente è qualificata come interesse legittimo pretensivo, il cui soddisfacimento dipende dalla verifica delle condizioni previste dalla legge e dall’esercizio positivo del potere amministrativo.

Per il personale militare, l’istituto deve essere applicato considerando le esigenze proprie dell’ordinamento della Difesa, in conformità all’art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010. L’Amministrazione deve quindi bilanciare l’interesse familiare del richiedente con le esigenze di efficienza e funzionalità degli enti militari coinvolti.

Concretezza della motivazione amministrativa

Il Consiglio di Stato ha escluso che il diniego fosse fondato su un generico richiamo alle esigenze di servizio. La motivazione risultava ancorata a circostanze specifiche:

  • presso la sede di Catania erano previste soltanto due posizioni per il profilo di “idraulico infrastrutturale”, entrambe già occupate;
  • l’assegnazione del ricorrente avrebbe determinato la presenza di tre militari a fronte di due sole posizioni organiche;
  • presso il reparto di Palermo erano previste soltanto due posizioni per il medesimo incarico;
  • l’allontanamento del ricorrente avrebbe ridotto del cinquanta per cento le risorse disponibili nel settore specialistico del reparto di provenienza;
  • il comparto Graduati risultava sottoalimentato nella misura del sette per cento;
  • l’incarico posseduto aveva carattere altamente specialistico e le relative competenze erano difficilmente reperibili.

Secondo la Sezione, tali elementi erano puntuali, numericamente verificabili e coerenti con la specificità dell’organizzazione militare. L’Amministrazione aveva pertanto svolto un’istruttoria adeguata e una motivazione concreta, non riconducibile a formule stereotipate.

Bilanciamento tra interesse familiare e funzionalità militare

La particolare professionalità del ricorrente è stata ritenuta rilevante per la decisione, poiché l’incarico specialistico ricoperto costituiva un elemento centrale dell’assetto organizzativo del reparto. L’Amministrazione non era quindi tenuta a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e dalle esigenze operative connesse alla loro copertura.

Il bilanciamento tra l’interesse familiare e le esigenze della struttura militare è stato ritenuto non irragionevole né manifestamente sproporzionato. L’assenza di una posizione compatibile nella sede richiesta e l’incidenza dell’eventuale trasferimento sulla funzionalità del reparto di provenienza giustificavano il diniego.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento e ha espresso il parere che fosse respinto. L’istanza cautelare è stata assorbita dall’esito negativo del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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