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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33147/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, avvenuta nel 2007, di metà di un'area sita nel Comune di Siena. La parte ricorrente aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di nullità della vendita della metà del bene e l'accertamento dell'usucapione della restante metà; la Corte d'appello ha invece riformato integralmente la decisione, ritenendo valido ed efficace l'atto come vendita a non domino e negando sia l'usucapione ordinaria sia quella abbreviata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 1158, 1142, 1146 e 1159 c.c., sostenendo che le risultanze istruttorie avrebbero imposto il riconoscimento dell'usucapione della metà residua, per possesso ventennale proprio o sommato a quello dei danti causa; (2) violazione delle stesse norme e dell'art. 132 c.p.c., per illogicità/contraddittorietà della motivazione, assumendo che il possesso sulla metà acquistata si sarebbe esteso logicamente anche all'altra metà indivisa del fondo; (3) violazione dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., in relazione alla revoca della condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati in appello, attività non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte territoriale è stata reputata congrua e immune da vizi logici: in particolare, è stata considerata corretta la conclusione secondo cui mancavano prova della continuità del possesso con i danti causa e del possesso esclusivo richiesto per l'usucapione abbreviata. Non è stata disposta condanna alle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione ordinaria ventennale; la Corte osserva che la relativa prova non può essere surrogata da una diversa lettura delle risultanze istruttorie in cassazione.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sull'usucapione e sul possesso, ma le doglianze sono state ritenute dirette a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato per il principio di accessio possessionis; la Corte d'appello ha escluso la continuità del possesso con i danti causa e la Cassazione ha ritenuto tale accertamento insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato come fattispecie di usucapione abbreviata; la Corte ha confermato che mancavano i presupposti fattuali, in particolare il possesso esclusivo continuato per dieci anni.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla revoca della condanna per lite temeraria, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita nell'inammissibilità complessiva del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che nel giudizio di legittimità sono censurabili solo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non già la mera insufficienza o contraddittorietà.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per precisare che la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando abbia semplicemente attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità dei testi appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo i limiti di legge.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, rilevante ai fini della nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso; la Corte precisa che sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale non è consentita la rivalutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove, la scelta delle fonti ritenute decisive e la ricostruzione della vicenda fattuale appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo i limiti del vizio di motivazione nei casi estremi di mancanza, apparenza o incomprensibilità.
  • Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre allegare l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è invece configurabile tale violazione quando si contesti soltanto il peso attribuito dal giudice alle prove ritualmente acquisite.
  • Il vizio di motivazione è oggi denunciabile in cassazione solo nei limiti del 'minimo costituzionale' e, quanto all'omesso esame, deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o questioni giuridiche già valutate dal giudice di merito.
  • L'usucapione, ordinaria o abbreviata, richiede la prova rigorosa dei relativi presupposti di fatto; la mera allegazione di un acquisto derivativo su una porzione del bene non comporta automaticamente l'estensione del possesso all'intero compendio senza prova della continuità e dell'esclusività del possesso sulla quota residua.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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