Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17140/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva svolto attività di redazione e cura degli adempimenti preordinati, connessi e conseguenziali alla presentazione di domande di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter l.fall., per un compenso concordato di euro 30.000. Dopo l'inammissibilità della proposta concordataria e la successiva dichiarazione di fallimento della società, il credito era stato ammesso al passivo con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ma non in prededuzione. Il professionista ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall.; il Tribunale l'ha respinta ritenendo che, in caso di concordato dichiarato inammissibile, mancassero funzionalità, strumentalità e utilità concreta della prestazione per la procedura. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, l.fall., sostenendo che la prededuzione dovrebbe spettare anche ai crediti professionali sorti in funzione della predisposizione della domanda di concordato, indipendentemente dall'inammissibilità della procedura, purché la prestazione sia ex ante idonea al risanamento e non sia richiesta un'utilità ex post per la massa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'arresto delle Sezioni Unite n. 42093/2021, secondo cui il credito del professionista incaricato dell'ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o per il perfezionamento degli atti è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia funzionale ex ante alle finalità della prima procedura e, soprattutto, se il debitore sia stato ammesso al concordato ai sensi dell'art. 163 l.fall. Nel caso concreto, poiché la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile e quindi la procedura non era stata aperta, mancava il presupposto per la prededuzione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    La prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione di una procedura concorsuale richiede che la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e, secondo l'orientamento accolto, che il debitore sia stato ammesso alla procedura di concordato.

  • art. 182-ter l.fall.

    Norma richiamata come base dell'incarico professionale relativo alla transazione fiscale e previdenziale.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    Il credito professionale era stato ammesso al passivo con privilegio professionale, ma non in prededuzione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile alla luce di un recente orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 163 l.fall.

    L'ammissione del debitore al concordato è indicata come condizione necessaria per la prededuzione del credito del professionista.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il credito del professionista che assiste il debitore nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo può essere prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione è funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura concorsuale.
  • La prededuzione per i compensi professionali non può essere riconosciuta quando la domanda di concordato non sia stata ammessa e la procedura non si sia aperta, poiché manca il presupposto istituzionale della partecipazione dei creditori alla proposta.
  • Ai fini dell'art. 111, comma 2, l.fall., non basta la mera utilità astratta o la coincidenza dell'attività con la preparazione della domanda: occorre un nesso di funzionalità con una procedura effettivamente avviata nei termini di legge.
  • In presenza di un recente arresto delle Sezioni Unite contrario alla tesi difensiva, il ricorso che si limiti a riproporre una questione già risolta in senso sfavorevole è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.