Cassazione Civile, Ordinanza n. 15855/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, assunto dal 21 luglio 2003 come autista soccorritore, ha domandato l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'ente per differenze retributive, sostenendo di avere svolto fin dall'inizio mansioni superiori rispetto all'inquadramento A2, riconducibili invece all'area B, posizione B1, sia nel sistema del CCNL 1998-2001/2002-2005 sia in quello del CCNL 2006-2009 e del relativo integrativo. Ha dedotto di essere stato inserito in postazioni di soccorso per emergenza e urgenza, con attività non limitate alla guida del mezzo ma comprensive di prestazioni sanitarie e di primo soccorso, e di aver poi svolto anche mansioni di soccorritore di prossimità equivalenti a quelle dell'autista soccorritore. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione e falsa applicazione di diverse norme collettive, dell'art. 36 Cost. e dei criteri di classificazione del personale, censurando il decreto del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione senza svolgere il necessario giudizio trifasico e valorizzando solo in astratto una maggiore professionalità dell'area B. La parte resistente ha sostenuto il controricorso; il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento parziale, rilevando che il giudice di merito non aveva correttamente applicato l'art. 12 del c.c.n.i. e aveva richiesto una prova ulteriore e non necessaria rispetto allo svolgimento di mansioni di autista soccorritore, collocato dall'integrativo nell'area B.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché compia una nuova valutazione applicando il giudizio trifasico: individuazione della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, comparazione analitica tra le declaratorie delle aree e dei profili rilevanti, accertamento in fatto delle mansioni svolte con abitualità, prevalenza qualitativa e quantitativa, e valutazione della loro riconducibilità all'inquadramento rivendicato o a quello superiore. Il rinvio comprende anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamato nel provvedimento finale.
Norme richiamate
norma processuale richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo in sede di liquidazione coatta amministrativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei contratti collettivi e nell'art. 36 Cost.
art. 10 del c.c.n.l. quadriennio normativo 2002-2005
richiamato dal ricorrente quale parametro per la classificazione del personale e la verifica delle mansioni svolte.
art. 13 del c.c.n.l. quadriennio normativo 1998-2001
richiamato dal ricorrente quale fonte della disciplina classificatoria applicabile al rapporto.
artt. 7 e 8 del c.c.n.i. Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati come norme integrative sulle declaratorie dei profili professionali e delle aree di inquadramento.
art. 6 del c.c.n.l. quadriennio normativo 2006-2009
richiamato come fonte collettiva da applicare al periodo successivo del rapporto.
art. 12 del contratto integrativo al c.c.n.l. 2006-2009
la Corte lo considera non nullo e lo interpreta come norma che specifica i profili professionali sociosanitari, senza ricollocare il personale tra aree diverse, ma nel caso concreto impone di verificare le mansioni effettivamente svolte.
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva per le mansioni superiori svolte.
art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nella ricostruzione di Cass. n. 20915/2019 quale parametro di validità della contrattazione integrativa nel pubblico impiego privatizzato.
art. 22, comma 1, lett. a), c.c.n.l. enti pubblici non economici 1998-2001
richiamato nella ricostruzione del precedente giurisprudenziale per escludere contrasto con la disciplina collettiva.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per affermare che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori rileva ai fini retributivi e non del riconoscimento della superiore qualifica.
invocato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
citata come legge modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve svolgere un giudizio di sussunzione trifasico: individuare l'inquadramento posseduto, individuare la declaratoria del livello rivendicato secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, e confrontare tali dati con le mansioni concretamente svolte.
- La verifica delle mansioni superiori non può arrestarsi a formule generiche sulla maggiore professionalità del livello superiore, ma richiede un raffronto analitico tra declaratorie contrattuali e attività in fatto svolte, considerandone abitualità, prevalenza, profilo qualitativo e profilo temporale, nonché la pienezza dei poteri e delle responsabilità.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, i contratti collettivi sono conoscibili d'ufficio dal giudice; una volta allegati dal lavoratore le mansioni svolte, il comparto e il livello di inquadramento, spetta al giudice confrontare tali dati con la disciplina collettiva applicabile senza limitarsi a richiedere ulteriori allegazioni astratte.
- La diversa e più chiara definizione contrattuale di un profilo professionale non equivale di per sé a una ricollocazione automatica del personale in una diversa area; l'effetto sul trattamento economico o sull'inquadramento deve essere verificato in concreto in relazione alle mansioni effettivamente svolte e alla disciplina temporale applicabile.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di mansioni superiori rileva, di regola, ai fini del trattamento retributivo previsto dall'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, non già ai fini del riconoscimento automatico della superiore qualifica.
- Quando la contrattazione collettiva successiva ricomprende nella medesima area mansioni già considerate diverse o superiori in base alla previgente disciplina, il giudice deve verificare la ricostruzione dell'intero rapporto secondo la sequenza contrattuale applicabile, senza assumere come decisiva una sola fonte o un solo periodo temporale.
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