Cassazione Civile, Ordinanza n. 15808/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente aveva agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per effetto della cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento a seguito del raggiungimento del 65° anno di età, pur in mancanza del requisito pensionistico minimo, cancellazione poi seguita da un provvedimento giudiziale di reiscrizione. Sosteneva che il Ministero avesse dato esecuzione in ritardo alla reiscrizione, con conseguente perdita delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stato nominato per l'anno scolastico 2011/2012. In cassazione ha dedotto, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che fossero stati allegati e provati tutti gli elementi per fondare la domanda risarcitoria e che il giudice d'appello avrebbe dovuto anche esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi prospettavano un vizio di omesso esame di fatti decisivi in presenza di una "doppia conforme", senza che il ricorrente indicasse le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, come richiesto per superare la preclusione. Inoltre, la censura sull'art. 421 c.p.c. è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito: il potere istruttorio d'ufficio del giudice del lavoro non può supplire alle carenze probatorie imputabili alle parti, ma solo fronteggiare difficoltà oggettive di acquisizione delle prove o chiarire incertezze. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere dedotto quando ricorre una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
La doppia conforme preclude il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non vengono illustrate le diversità tra le rationes decidendi di primo e secondo grado.
Richiamato quale disciplina applicabile dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 alla preclusione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
Il potere officioso di ammissione delle prove non serve a colmare le carenze probatorie della parte, ma solo a superare difficoltà oggettive di acquisizione o a chiarire/eliminare incertezze.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il giudice del lavoro non può sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'onere probatorio.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente indicate le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- Nel rito del lavoro, i poteri istruttori d'ufficio del giudice hanno funzione integrativa e chiarificatrice, non sostitutiva dell'onere probatorio delle parti.
- Il giudice non può utilizzare i poteri ex art. 421 c.p.c. per sopperire a carenze probatorie imputabili alla parte onerata della prova.
Come è indicizzato
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