Cassazione Civile, Ordinanza n. 15836/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, con decorrenza 1 gennaio 2000, di un dipendente dalla Provincia di Udine al Ministero dell'Istruzione, con inquadramento nel personale ATA. Il lavoratore ha sostenuto che, nel passaggio al nuovo datore pubblico, non gli fosse stata riconosciuta correttamente l'anzianità già maturata presso l'ente di provenienza, chiedendo la ricostruzione della carriera economica con valorizzazione di tale anzianità. Ha inoltre domandato l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di restituzione di somme avanzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a euro 32.840,85, ritenendo che tali somme fossero state percepite legittimamente in base a una precedente sentenza poi venuta meno. Nei motivi di ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale, nonché dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 e dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, sostenendo che la normativa interna applicata sarebbe incompatibile con la giurisprudenza europea e che avrebbe dovuto essergli riconosciuto il diritto al mantenimento dell'anzianità maturata presso l'ente originario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza fondata sul preteso contrasto diretto con la CEDU, ricordando che il giudice comune non può disapplicare la norma interna, ma deve eventualmente investire la Corte costituzionale per il tramite dell'art. 117 Cost. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla non illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. Quanto al profilo eurounitario, la Corte ha osservato che la sentenza Scattolon della CGUE consente il riconoscimento solo nei limiti necessari a evitare un peggioramento retributivo sostanziale, da verificare globalmente e al momento del trasferimento; i giudici di merito avevano accertato in fatto che tale peggioramento sostanziale non vi fosse, con accertamento non censurato in modo specifico. È stata inoltre valorizzata la circostanza che, nel precedente giudizio promosso dallo stesso ricorrente, la mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio aveva determinato l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
non consente al giudice comune di disapplicare direttamente la norma interna contrastante; il contrasto va veicolato, se del caso, tramite questione di legittimità costituzionale
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati
norma invocata come fonte del diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa nel passaggio del personale
art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005
ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale non illegittimo; la sua applicazione è stata confermata anche alla luce dell'interpretazione eurounitaria
art. 117 Cost.
è la norma tramite cui può essere denunciato l'eventuale contrasto tra legge interna e CEDU
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
fondano il potere-dovere del giudice nazionale di applicare le norme dell'Unione europea dotate di effetto diretto
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
direttiva 77/187/CEE
il trasferimento del personale pubblico addetto a servizi ausiliari può rientrare nella nozione di trasferimento d'impresa e impone tutela contro un peggioramento retributivo sostanziale
art. 3 direttiva 77/187/CEE
osta a che i lavoratori trasferiti subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione immediatamente precedente al trasferimento
la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività compiute salvo il principio di diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudice comune, in caso di asserito contrasto tra una norma interna e la CEDU, non può disapplicare direttamente la legge nazionale, ma deve eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.
- In materia di trasferimento di personale tra pubbliche amministrazioni, l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione tutela il lavoratore solo contro un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla situazione immediatamente precedente al trasferimento; non attribuisce un diritto generalizzato a un aumento della retribuzione o al riconoscimento pieno di ogni anzianità ai fini di tutti gli istituti contrattuali.
- La verifica del peggioramento retributivo deve essere globale e riferita al momento del trasferimento, non potendosi fondare sulla comparazione con altri lavoratori già alle dipendenze del cessionario.
- Quando un precedente giudizio si estingue per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, l'estinzione travolge le attività processuali compiute, salva soltanto l'efficacia del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
- La censura di legittimità costituzionale di una disposizione già scrutinata dalla Corte costituzionale non può essere riproposta se non emergono profili nuovi idonei a superare il consolidato giudizio di non fondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15808/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15814/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15816/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15840/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15841/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15855/2024 del 06/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →