Cassazione Civile, Ordinanza n. 15816/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal depennamento di una docente dalle graduatorie di istituto di seconda fascia e dal conseguente provvedimento di risoluzione del rapporto/cessazione dell'incarico disposto dal dirigente scolastico, perché nella domanda di inserimento non era stata indicata una precedente condanna penale per reato contravvenzionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda della docente, dichiarando illegittimo il provvedimento e ordinandone il reinserimento in graduatoria con ripristino del punteggio e risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'Amministrazione ha denunciato la violazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, sostenendo che la dichiarazione non veritiera comportasse automaticamente la decadenza dai benefici conseguiti, senza margini di discrezionalità, e ha richiamato anche l'art. 55-quater d.lgs. 165/2001, invocando la legittimità del licenziamento disciplinare per false dichiarazioni rese ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro. La resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'accertamento della Corte territoriale secondo cui la condanna omessa non era tra quelle ostative previste dalla lex specialis richiamata dal bando/ordinanza ministeriale e, quindi, non vi era una dichiarazione non veritiera rilevante ai fini della decadenza. La Corte ha ribadito che l'art. 75 d.P.R. 445/2000 opera solo quando la non veridicità riguarda un requisito che sarebbe stato comunque impeditivo dell'accesso o dell'instaurazione del rapporto con la P.A.; in tali casi la decadenza deriva direttamente dal vizio genetico del rapporto. Se invece il dato omesso non è ostativo all'assunzione, la falsa dichiarazione può, semmai, rilevare sul piano disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater d.lgs. 165/2001, con necessità di procedura e valutazione di proporzionalità, profili però non decisivi nel caso. Nulla è stato disposto per le spese, perché la resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
"il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"
La decadenza opera quando la non veridicità della dichiarazione incide su un requisito che era necessario e impeditivo dell'accesso o dell'instaurazione del rapporto; non basta una mera incompletezza o omissione non decisiva rispetto al beneficio conseguito.
art. 55-quater d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro"
Può fondare il licenziamento disciplinare per false dichiarazioni rese in occasione dell'assunzione, ma solo nelle ipotesi in cui il rapporto sia già instaurato e nel rispetto del procedimento disciplinare e della proporzionalità.
art. 3 Cost.
La Corte richiama il parametro costituzionale per evidenziare che un'interpretazione estensiva della decadenza, svincolata dalla decisività del requisito omesso, esporrebbe la norma a dubbi di ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la decadenza dai benefici ex art. 75 d.P.R. 445/2000 presuppone che la dichiarazione non veritiera abbia riguardato un requisito oggettivamente ostativo all'accesso o alla costituzione del rapporto; la sanzione non può essere applicata per omissioni su dati irrilevanti rispetto all'ammissione.
- Se il requisito omesso o falsamente dichiarato non era causa di esclusione in base alla lex specialis o alla disciplina applicabile, non sussiste la decadenza automatica dal beneficio conseguito.
- Le false dichiarazioni rese ai fini dell'assunzione, quando non integrano un requisito impeditivo dell'accesso, possono rilevare sul piano disciplinare ex art. 55-quater d.lgs. 165/2001, con necessità di procedimento disciplinare e di valutazione della proporzionalità della sanzione.
- L'interpretazione delle norme decadenziali in materia di accesso agli impieghi pubblici deve restare ancorata a una logica di rigorosa legalità e non può essere ampliata oltre i casi in cui il requisito mancante avrebbe comunque impedito l'assunzione.
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