Cassazione Civile, Ordinanza n. 15814/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati sin dal 24 maggio 1986 con un ente previdenziale. La lavoratrice ha chiesto: la conversione dei rapporti a termine; in via autonoma, l'indennità prevista dall'art. 32 della L. n. 183/2010; in subordine, il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. Il Tribunale ha rigettato la domanda di conversione e la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione, affermando che non vi era spazio per il risarcimento del danno comunitario secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 5072/2016, poiché i rapporti erano anteriori all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE e mancava qualunque allegazione e prova del danno. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, L. n. 183/2010, dell'art. 11 preleggi, della direttiva 1999/70/CE e dell'accordo quadro, sostenendo che la disciplina comunitaria e l'orientamento sulle presunzioni di danno dovessero applicarsi anche a rapporti anteriori; 2) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; 3) omessa considerazione del danno in re ipsa e della sua liquidabilità equitativa ex art. 1226 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha chiarito che l'agevolazione probatoria elaborata dalle Sezioni Unite con riferimento al danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine opera solo quando sia applicabile la clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, cioè per rapporti rientranti nell'ambito temporale di efficacia di tale disciplina; non è quindi estensibile ai contratti a tempo determinato conclusi prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva. Ha inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva esaminato la domanda risarcitoria, negandone il fondamento per difetto dell'agevolazione probatoria e per la mancanza di allegazione e prova del danno. Infine ha ribadito che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno, prova che nel caso di specie non risultava fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
non introduce, per i rapporti anteriori alla direttiva 1999/70/CE, un automatismo probatorio o una presunzione legale del danno da reiterazione dei contratti a termine; la relativa tutela risarcitoria richiede comunque allegazione e prova del pregiudizio, salvo la diversa disciplina applicabile nei casi in cui operi la clausola 5 dell'accordo quadro.
art. 32 L. n. 183/2010
norma invocata dalla ricorrente per l'indennità conseguente all'illegittima apposizione del termine, ma non accolta nei gradi di merito secondo quanto emerge dal testo.
art. 11 preleggi
richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione; la Corte esclude che ciò consenta di estendere retroattivamente l'agevolazione probatoria elaborata per l'attuazione della direttiva 1999/70/CE.
direttiva 1999/70/CE
la disciplina di favore e l'agevolazione probatoria sul danno sono riconosciute solo nei casi in cui la clausola 5 dell'accordo quadro sia applicabile alla fattispecie; non ai contratti conclusi prima del termine di recepimento.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, clausola 5, punto 1
fonte della necessità di una tutela effettiva e dissuasiva contro l'abuso del termine; la Corte ne limita l'applicazione ai rapporti rientranti nel suo ambito temporale.
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa presuppone la previa prova dell'esistenza del danno; non può supplire alla totale mancanza di prova del pregiudizio.
art. 360 c.p.c.
è il parametro formale dei tre motivi di ricorso, dedotti rispettivamente per violazione di legge e per omessa pronuncia/omesso esame nei limiti denunciati dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'agevolazione probatoria e la presunzione legale del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine operano solo quando la fattispecie rientra nell'ambito applicativo della clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE; non possono essere estese ai rapporti conclusi prima del termine di attuazione della direttiva.
- Quando la tutela risarcitoria per abuso del termine non è assistita da una specifica presunzione legale, il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza e l'entità del danno.
- Non vi è omessa pronuncia se il giudice di merito ha esaminato la domanda e l'ha respinta per infondatezza; il vizio sussiste solo a fronte di una reale mancanza di decisione sulla domanda.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può essere utilizzata per colmare l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio, ma solo per determinarne l'ammontare una volta accertata la sua esistenza.
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