Sentenza del 22/01/2016 n. 1165 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L.T. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno 2001. Il contribuente ha dedotto la violazione della disciplina IRAP, in particolare del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, e il vizio di motivazione, sostenendo che la cartella non potesse essere considerata legittima per il solo fatto che riproduceva quanto indicato nella sua dichiarazione fiscale, non seguita dal pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la motivazione della sentenza d'appello. Ha affermato che la dichiarazione fiscale, in quanto mera esternazione di scienza, può essere corretta dal contribuente anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino l'applicazione di imposte non dovute o più gravose di quelle previste dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo
La disposizione rientra nella disciplina dell'IRAP, la cui applicazione non può essere ricavata automaticamente dalla sola indicazione dell'imposta nella dichiarazione se questa è frutto di un errore emendabile.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c
Individua i soggetti rientranti nell'ambito dell'IRAP; la relativa debenza deve essere verificata secondo i presupposti di legge e non soltanto sulla base dell'autodichiarazione del contribuente.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1
La norma è stata richiamata nel ricorso con riferimento alla qualificazione del reddito professionale e ai presupposti rilevanti per la pretesa tributaria.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Il limite temporale previsto per la correzione della dichiarazione riguarda l'utilizzabilità in compensazione dell'eventuale credito e non impedisce, in generale, di far valere l'errore della dichiarazione in sede contenziosa.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
La norma è richiamata in relazione all'utilizzo in compensazione dei crediti risultanti dalla rettifica della dichiarazione.
Costituzione, art. 53
Il principio della capacità contributiva impedisce che un errore dichiarativo possa determinare definitivamente l'assoggettamento a un tributo maggiore o non dovuto rispetto a quello previsto dalla legge.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale non costituisce, di per sé, una confessione irrevocabile del debito d'imposta, ma una dichiarazione di scienza emendabile quando contenga errori di fatto o di diritto.
- Il contribuente può contestare in giudizio un tributo indicato nella propria dichiarazione se dimostra che il presupposto d'imposta non sussiste o che l'importo è stato determinato erroneamente.
- L'amministrazione finanziaria non può ritenere automaticamente legittima una cartella solo perché essa riproduce i dati dichiarati dal contribuente; occorre verificare la corretta applicazione della legge tributaria.
- I termini previsti per correggere la dichiarazione ai fini della compensazione di un credito non escludono necessariamente la possibilità di far valere l'errore in sede contenziosa per evitare un'imposizione non dovuta.
- In casi analoghi, il contribuente deve allegare e provare l'errore dichiarativo e i presupposti sostanziali che escludono o riducono il tributo richiesto.
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