Sentenza del 22/01/2016 n. 683 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSI - IVA - Omessa compilazione quadro VR - Diritto al rimborso - Sussiste - Illegittimità del diniego - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente non aveva compilato il quadro VR del modello Unico, quadro destinato a esporre formalmente la richiesta di rimborso del credito IVA. Tuttavia, il credito risultava indicato nella dichiarazione e l'Ufficio non ne aveva contestato l'esistenza. La controversia riguardava quindi se l'omessa compilazione del quadro VR comportasse la perdita del diritto al rimborso oppure costituisse una mera irregolarità formale.
La decisione
Il diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. L'omessa compilazione del quadro VR, quando il credito IVA è stato comunque esposto in dichiarazione e il contribuente ha manifestato la volontà di ottenerne il rimborso, costituisce un'irregolarità formale e non determina la decadenza dal diritto. L'Amministrazione conserva la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza del credito, ma non può negare il rimborso esclusivamente per la mancata compilazione del quadro.
Massime di principio
- La mancata compilazione di un quadro dichiarativo destinato a formalizzare una richiesta non determina automaticamente la perdita del diritto sostanziale, se il credito o la posizione giuridica risultano comunque dalla dichiarazione.
- Gli adempimenti formali non possono prevalere sul diritto al rimborso quando l'Amministrazione è stata posta in condizione di verificare l'esistenza e l'ammontare del credito.
- L'omissione è normalmente qualificabile come irregolarità formale se non impedisce i controlli fiscali e non incide sull'accertamento del credito.
- Il rimborso può essere negato per l'inesistenza, l'indebita spettanza o la mancata prova del credito, ma non per la sola omissione del quadro VR, in assenza di una specifica contestazione sostanziale.
- La valutazione dipende comunque dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta e dalla tempestività e chiarezza con cui il contribuente ha manifestato la volontà di ottenere il rimborso.
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