Sentenza del 22/01/2016 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento - Raddoppio dei termini ante d.lgs 128/15 - Denuncia Reati Tributari - Decadenza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, poiché non risultava integrato il presupposto sostanziale per il raddoppio dei termini: non era configurabile una violazione tributaria penalmente rilevante idonea a imporre la denuncia. La denuncia eventualmente presentata in assenza dei requisiti di legge non è sufficiente a prorogare il termine ordinario di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento, applicabile secondo la disciplina antecedente al d.lgs. 128/2015 quando emergano violazioni tributarie che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dalla normativa penale tributaria. Il raddoppio non può fondarsi sulla mera presentazione di una denuncia alla Procura, se manca un comportamento penalmente rilevante o se la segnalazione è stata effettuata al di fuori dei presupposti stabiliti dalla legge.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, ante d.lgs. 128/2015
Il raddoppio dei termini ricorre esclusivamente in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per i reati tributari.
Il raddoppio opera solo quando i fatti contestati presentano concretamente gli elementi di un reato tributario e impongono legalmente la denuncia; non è sufficiente una denuncia meramente formale o tardiva.
D.lgs. 128/2015
È richiamato in relazione alla disciplina previgente del raddoppio dei termini; la decisione riguarda accertamenti soggetti al regime anteriore alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico e non può essere giustificato dalla sola esistenza di una denuncia penale.
- Occorre verificare, in concreto, se la violazione contestata integrasse un reato tributario e se sussistesse effettivamente l'obbligo legale di denuncia.
- Se la denuncia è stata presentata senza una base fattuale penalmente rilevante o fuori dai casi previsti dalla legge, essa non produce l'effetto di raddoppiare i termini.
- Quando il raddoppio è illegittimo, l'accertamento notificato oltre il termine ordinario è tardivo e l'Amministrazione decade dal relativo potere.
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