Sentenza del 22/01/2016 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Catasto terreni e fabbricati - risultanze catastali - costituiscono prova dell'esistenza dell'immobile - sussiste. ICI - prova del presupposto impositivo - spetta a chi ne ha interesse. ICI - demolizione fabbricati - aree del demanio statale e ferroviario - non imponibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per il periodo maggio-dicembre 2006, sostenendo che, dopo la demolizione di un casello autostradale, l'area fosse divenuta imponibile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992. La contribuente contestava sia la data della demolizione, sostenendo che fosse avvenuta nel 2007 e non nel 2006 sulla base delle risultanze catastali, sia l'applicabilità della norma, rilevando che l'area apparteneva al demanio ed era stata occupata da un fabbricato originariamente non imponibile ai fini ICI.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha riconosciuto come data della demolizione il 28 maggio 2007, in quanto risultante dal Catasto e non validamente contestata dal Comune. Di conseguenza, non era dovuta l'ICI per il 2006. La Commissione ha inoltre precisato che l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992 riguarda esclusivamente la demolizione di fabbricati già imponibili ai fini ICI e non può essere applicato per rendere imponibile un'area precedentemente occupata da un fabbricato non imponibile. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992
In caso di demolizione di fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile.
La norma è finalizzata a determinare la base imponibile degli immobili già soggetti a ICI e non si applica alle aree, anche demaniali, precedentemente occupate da fabbricati non imponibili. Non è quindi possibile far derivare l'imponibilità dell'area dalla sola demolizione di un manufatto originariamente escluso dall'imposta.
Disciplina ICI sul presupposto impositivo
La prova dell'esistenza del presupposto impositivo e della correttezza dell'accertamento spetta al Comune che lo emette. Le risultanze catastali, se coerenti e non validamente contraddette dall'ente impositore, possono provare l'esistenza dell'immobile e la relativa situazione fino alla data indicata.
Disciplina dei beni demaniali stradali e ferroviari ai fini ICI
Le aree appartenenti al demanio e occupate da fabbricati non imponibili non diventano automaticamente soggette a ICI dopo la demolizione, soprattutto quando manca un valido presupposto oggettivo e soggettivo d'imposta.
Massime di principio
- In un contenzioso tributario, il Comune deve dimostrare con elementi concreti sia il presupposto dell'imposta sia i fatti posti a fondamento dell'accertamento; non è sufficiente una ricostruzione non documentata o genericamente contestata dal contribuente.
- Le risultanze catastali possono costituire prova dell'esistenza dell'immobile e della sua permanenza fino alla data risultante dagli atti, se l'ente impositore non le contesta efficacemente con documentazione alternativa.
- La demolizione di un fabbricato non rende automaticamente imponibile l'area sottostante: occorre verificare se il fabbricato fosse già soggetto all'imposta e se sussistano tutti gli elementi del presupposto impositivo.
- Per le aree demaniali o destinate a infrastrutture pubbliche, la tassabilità deve essere valutata considerando sia la natura giuridica dell'area sia la concreta edificabilità e l'eventuale originaria esclusione dall'imposta.
- Quando l'accertamento riguarda un periodo precedente alla demolizione documentata, l'imposta non può essere applicata per il periodo anteriore in assenza di prova contraria valida e specifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 79 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 683 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 77 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →