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Sentenza

Sentenza del 22/01/2016 n. 79 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

MASSIMA NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili, relativi a canoni di rete. In appello ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'Ufficio non le avesse consentito di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'avviso. La società aveva anche prospettato l'inesistenza dell'atto perché sottoscritto da un dirigente non nominato mediante pubblico concorso, ma tale questione è stata assorbita.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che i generici contatti tra l'Ufficio e i consulenti della società non dimostrassero l'effettiva instaurazione di un contraddittorio, poiché mancavano una preventiva comunicazione della pretesa, la concreta possibilità di difendersi e la concessione di un termine per presentare osservazioni. Il vizio è stato considerato sufficientemente grave da determinare l'invalidità dell'avviso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 109 del TUIR

    La prova dell'inerenza, effettività e certezza dei costi determinati o determinabili compete al contribuente.

    In linea generale, il contribuente deve provare l'inerenza, l'effettività e la certezza dei costi dedotti. Tuttavia, nel caso concreto la decisione non si è pronunciata definitivamente sul merito dei costi, avendo annullato l'avviso per il vizio procedimentale assorbente.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Contraddittorio endoprocedimentale.

    L'Amministrazione deve garantire al contribuente una partecipazione effettiva prima dell'adozione dell'atto impositivo, mettendolo in condizione di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e di presentare utilmente osservazioni entro un termine.

  • Artt. 5, 6 e 7 della legge n. 212/2000

    Lo Statuto impone all'Amministrazione obblighi di informazione, effettiva conoscenza degli atti e motivazione, inserendo l'attività tributaria nei principi di trasparenza, correttezza ed efficienza.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il contraddittorio preventivo è collegato alla possibilità del contribuente di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa prima dell'adozione di un atto lesivo.

  • Art. 97 della Costituzione

    Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Il contraddittorio contribuisce a garantire un'azione amministrativa corretta, trasparente e orientata al buon andamento.

  • Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Diritto a una buona amministrazione e rispetto dei diritti della difesa.

    Quando l'azione amministrativa rientra nell'ambito del diritto dell'Unione, il destinatario di un provvedimento pregiudizievole deve poter esporre utilmente il proprio punto di vista prima della decisione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015

    La questione relativa alla legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte di un dirigente non nominato mediante pubblico concorso è stata sollevata dalla società, ma non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo relativo al contraddittorio.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26635/2009

    Il contraddittorio endoprocedimentale deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento.

    Il contraddittorio è considerato principio generale del procedimento amministrativo tributario, anche quando non sia previsto da una specifica disposizione applicabile al caso concreto.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13

    Il destinatario di una decisione amministrativa lesiva deve essere previamente informato degli elementi rilevanti e disporre di un termine per presentare osservazioni, ogniqualvolta l'amministrazione agisca nell'ambito del diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • I contatti informali o generici tra l'Amministrazione e il contribuente, anche tramite consulenti, non equivalgono necessariamente a un contraddittorio valido: occorre dimostrare che il contribuente sia stato informato della pretesa e posto concretamente in condizione di difendersi.
  • Per rendere effettivo il contraddittorio è normalmente necessario comunicare gli elementi essenziali dell'accertamento, concedere un termine per le osservazioni e valutare le deduzioni presentate prima dell'emissione dell'atto.
  • La violazione del contraddittorio può comportare l'annullamento dell'avviso di accertamento, rendendo superfluo l'esame delle contestazioni sostanziali sui costi o sulla pretesa tributaria.
  • Il contribuente dovrebbe conservare comunicazioni, verbali, richieste documentali e osservazioni per dimostrare se il confronto con l'Ufficio sia stato effettivo oppure meramente informale.
  • La portata dell'obbligo di contraddittorio può dipendere dal tipo di procedimento e dall'eventuale applicazione del diritto dell'Unione; pertanto, la regola va verificata alla luce della disciplina vigente e della natura concreta dell'accertamento.

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