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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12745/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato agevolazioni sulle accise del gasolio utilizzato per l’attività di autotrasporto per più annualità (2007-2013), ritenendo che il carburante fosse stato impiegato in modo non conforme ai presupposti di legge. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio valorizzando irregolarità sostanziali: difformità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in verifica, rinvenimento di serbatoi di stoccaggio per uso privato in luoghi non dichiarati, mancata indicazione della sede operativa e anomalie nei documenti di accompagnamento semplificato (DAS) e nelle fatture. In cassazione la contribuente ha dedotto violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 277/2000, sostenendo che l’agevolazione spettasse in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati, e ha contestato la valorizzazione delle dichiarazioni rese in autocertificazione nonché la disciplina della prescrizione, lamentandone l’errata applicazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato, anzitutto, che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR non aveva fondato la decisione sul solo profilo del mendacio della dichiarazione sostitutiva, ma sulle irregolarità sostanziali accertate in fatto, idonee a incidere sul controllo dei presupposti dell’agevolazione. Ha inoltre rilevato che la censura sollecitava un riesame del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Quanto alla prescrizione, la Corte ha reputato la doglianza inammissibile sia per insufficiente indicazione del parametro normativo sia perché non colpiva l’autonoma ratio della CTR, che aveva applicato il termine ottennale previsto per il recupero dell’agevolazione entro l’ottavo anno dall’utilizzo del beneficio. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione deve investire correttamente la violazione di legge e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 3 d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277

    comma 2; comma successivo

    L’agevolazione richiede l’indicazione della sede legale e dell’eventuale titolarità di depositi o distributori privati di carburanti con specificazione della capacità dei serbatoi, nonché l’attestazione che il gasolio sia utilizzato esclusivamente per i veicoli aventi titolo al beneficio; l’omissione di tali indicazioni non è mera irregolarità formale.

  • art. 1, comma 421, l. 30 dicembre 2004

    Richiamato in combinazione con l’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 per fondare il termine di recupero ottennale dell’agevolazione.

  • art. 27, comma 16, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    Consente il recupero dell’agevolazione entro l’ottavo anno dall’utilizzo del beneficio; nel caso concreto l’avviso notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando riproponga questioni astrattamente rilevanti nel merito.
  • Non è consentito in sede di legittimità richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • In materia di agevolazioni sulle accise per il gasolio destinato all’autotrasporto, la disciplina richiede l’adempimento puntuale degli obblighi dichiarativi e documentali previsti dalla norma; la mancata indicazione di depositi, serbatoi o sede operativa può integrare una violazione sostanziale idonea a far venir meno il beneficio.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto della prescrizione su una autonoma ratio relativa al termine speciale di recupero dell’agevolazione, il ricorrente deve specificamente censurare tale argomento, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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