Cassazione Penale, Sentenza n. 36754/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, con decreto del 24 luglio 2024, aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Con successivo decreto del 3-14 aprile 2026, la stessa Corte, decidendo in composizione collegiale, aveva respinto l’opposizione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l’erroneo computo nel nucleo familiare del fratello, cancellato dal certificato di famiglia dal 19 gennaio 2022, sostenendo che, per il 2022, al più avrebbero dovuto essere conteggiati diciotto giorni di reddito a lui riferibili; 2) la violazione dell’art. 76, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002, poiché la domanda presentata nel giugno 2024 doveva essere valutata sulla base dei redditi del 2023 e senza includere quelli del fratello, uscito dal nucleo familiare nel gennaio 2022; 3) l’erronea applicazione del limite reddituale, calcolato sulla base del decreto del 23 luglio 2020 anziché dei parametri del decreto del 10 maggio 2023, che aveva innalzato la soglia. La Cassazione ha deciso in via preliminare la questione della competenza funzionale del giudice che aveva pronunciato sull’opposizione, senza esaminare i tre motivi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato, rilevando d’ufficio la nullità derivante dalla violazione della competenza funzionale. L’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 doveva essere decisa dal presidente della Corte di appello, o da un giudice monocratico da lui delegato secondo le tabelle di organizzazione; non poteva essere decisa dalla Corte di appello in composizione collegiale. Le censure sui redditi del fratello, sull’anno reddituale di riferimento e sulla soglia applicabile sono rimaste assorbite. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della Corte di appello di Napoli affinché l’opposizione sia esaminata dall’organo monocratico competente.
Norme richiamate
Nel caso di specie, la decisione sull’opposizione presentata ex art. 99 cit. è stata adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale e non, come stabilito dall’art. 99, dall’organo monocratico nella persona del capo dell’ufficio o di un suo delegato.
L’opposizione contro il provvedimento di rigetto, inammissibilità o revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta al presidente dell’ufficio giudiziario individuato dalla legge, o a un giudice monocratico da lui delegato; la decisione collegiale è viziata.
art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
Tale categoria, utilizzata in dottrina e giurisprudenza, è tendenzialmente equiparata, quanto a disciplina, alla competenza per materia, per cui va valutata alla stregua dei vizi concernenti la capacità del giudice ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con l’ulteriore conseguenza per cui può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La violazione della competenza funzionale è assimilata, quanto alla disciplina, ai vizi concernenti la capacità del giudice e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità – proprio muovendo dal rilievo del carattere funzionale della competenza a decidere sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, attribuita al presidente della corte di appello e al presidente del tribunale – ha avuto cura di precisare che è emessa da organo incompetente la decisione sul reclamo adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, anziché dal Presidente, organo monocratico e che la relativa nullità, che riguarda il vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., è rilevabile di ufficio.
La decisione collegiale adottata in luogo di quella spettante al presidente quale organo monocratico comporta una nullità relativa alla costituzione del giudice, rilevabile d’ufficio.
Massime di principio
- La competenza a decidere l’opposizione prevista dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento relativo all’ammissione o alla revoca del patrocinio a spese dello Stato spetta al presidente del tribunale o della corte di appello cui appartiene il magistrato che ha adottato il provvedimento contestato.
- Il potere decisorio del presidente può essere delegato a un giudice monocratico dello stesso ufficio, purché la delega trovi fondamento nei provvedimenti di organizzazione tabellare; la delega non consente di trasformare la competenza monocratica in collegiale.
- La decisione collegiale sull’opposizione che la legge attribuisce al presidente, organo monocratico, viola la competenza funzionale e determina la nullità del provvedimento.
- La violazione della competenza funzionale, assimilata ai vizi concernenti la capacità del giudice, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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