Cassazione Civile, Ordinanza n. 20064/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente del Ministero della giustizia, addetta come assistente sociale, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto al rimborso delle quote annuali di iscrizione all'Albo professionale dal 2007 al 2016, con rigetto della sola richiesta relativa al 2006 per prescrizione decennale. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile, per analogia con l'orientamento formatosi per gli avvocati dipendenti pubblici, il principio secondo cui l'ente datore di lavoro deve farsi carico del costo dell'iscrizione all'albo quando l'iscrizione sia necessaria e l'attività sia svolta in regime di esclusiva. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 84/1993, dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1719 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente esteso alla professione di assistente sociale i presupposti che giustificano, per gli avvocati, l'accollo pubblico della spesa, poiché per l'attività di assistente sociale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche non vi sarebbe alcun requisito specifico che imponga all'ente il pagamento dell'iscrizione all'albo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'esercizio dell'attività di assistente sociale in forma subordinata presso amministrazioni pubbliche non comporti, di per sé, un obbligo del datore di lavoro pubblico di sostenere le spese di iscrizione all'albo. Ha precisato che l'iscrizione all'Albo ordinario è condizione generale per l'esercizio della professione, sia autonoma sia subordinata, e che non ricorre l'ulteriore requisito dell'esclusività dell'attività professionale, poiché l'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 consente, previa autorizzazione, lo svolgimento di incarichi retribuiti ulteriori o diversi rispetto a quelli d'ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della dipendente. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
richiamato dalla Corte d'appello per negare la restituzione delle somme relative al 2006; nel giudizio di legittimità il motivo sulla prescrizione è rimasto assorbito
denunciato dal ricorrente per escludere che da tale disciplina derivasse l'obbligo dell'amministrazione di sostenere l'iscrizione all'albo dell'assistente sociale
denunciato dal ricorrente quale norma che non fonda l'accollo delle quote di iscrizione al datore pubblico
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
invocato per sostenere che l'impiego pubblico dell'assistente sociale non integri un regime che giustifichi il pagamento dell'iscrizione da parte dell'amministrazione
richiamato nel primo motivo come norma erroneamente applicata dalla Corte territoriale a fondamento dell'accollo della spesa
invocato con il secondo motivo per dedurre l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla Corte di cassazione per evidenziare che il dipendente pubblico può, previa autorizzazione, svolgere incarichi retribuiti ulteriori o diversi, sicché non sussiste un'esclusività assoluta dell'attività
Massime di principio
- L'obbligo del datore di lavoro pubblico di farsi carico delle spese di iscrizione a un albo professionale non può essere desunto in via analogica da discipline o precedenti relativi a professioni diverse, se per la professione considerata l'iscrizione all'albo costituisce solo un requisito generale per l'esercizio dell'attività, anche subordinata.
- Il requisito dell'esclusività dell'attività professionale non sussiste quando l'ordinamento consente al dipendente pubblico, previa autorizzazione, lo svolgimento di incarichi retribuiti ulteriori o diversi rispetto alle mansioni d'ufficio.
- In presenza di un errore di diritto decisivo sulla spettanza del rimborso, la cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La doglianza sulla prescrizione resta assorbita quando l'accoglimento di un motivo di ricorso esclude in radice il diritto fatto valere in giudizio.
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