Cassazione Civile, Ordinanza n. 21489/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte dell’azienda sanitaria locale, della sentenza del Tribunale che le era sfavorevole. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata validamente notificata via PEC il 21 febbraio 2017 e che l’atto di appello, notificato il 24 marzo 2017, fosse oltre il termine breve di 30 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. L’ente pubblico, ricorrendo in cassazione, ha sostenuto: 1) che vi erano state due notifiche della sentenza (21 e 22 febbraio 2017) e che la seconda avrebbe comportato rinuncia tacita agli effetti della prima o, comunque, avrebbe dovuto essere considerata quale unica notifica rilevante; 2) che il doppio invio aveva generato incertezza sulla decorrenza del termine breve, con conseguente nullità della notificazione ai sensi dell’art. 11 L. 53/1994 o, in alternativa, applicazione del termine lungo; 3) che il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere in termini la parte, in ragione dell’affidamento incolpevole sulla validità della seconda notifica e della mancata apertura dei documenti allegati; 4) che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza della seconda notificazione e i suoi effetti sul termine d’impugnazione; 5) che, in ragione dell’incertezza creata dalla controparte, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla ritualità e piena idoneità della prima notificazione del 21 febbraio 2017 a far decorrere il termine breve di impugnazione. La seconda notifica è stata considerata giuridicamente irrilevante, cioè tamquam non esset, poiché non esiste una norma processuale che attribuisca alla sua esecuzione il significato di rinuncia tacita agli effetti della precedente notifica. È stato anche escluso l’omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la doglianza riguardava in realtà una valutazione giuridica e un atto del processo, non un fatto storico-naturalistico; inoltre la richiesta di rimessione in termini è stata ritenuta implicitamente rigettata dalla declaratoria di tardività. Il quinto motivo è stato giudicato infondato, poiché la Corte d’Appello aveva correttamente applicato il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
termine breve di impugnazione
La valida notificazione della sentenza di primo grado fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
Richiamato insieme all’art. 325 c.p.c. per il regime della decorrenza del termine breve di impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini di impugnazione, ma ritenuto non pertinente rispetto alla rituale notifica valida ai fini del termine breve.
Invocato per sostenere la nullità della notificazione, ma la Corte non ha ravvisato alcuna nullità idonea a paralizzare gli effetti della prima notifica ritualmente avvenuta.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, senza accoglimento.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in tema di equo processo e diritto di difesa, senza accoglimento.
Richiamato in relazione alla richiesta di rimessione in termini, ma la Corte ha escluso i presupposti per accoglierla.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura di omesso esame è stata ritenuta inconferente perché riferita a un atto/processo e non a un fatto storico decisivo.
Le spese seguono la soccombenza; corretta la liquidazione a carico della parte soccombente.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza incidenza sull’esito, essendo stata confermata la condanna alle spese.
Massime di principio
- La notificazione rituale della sentenza di primo grado, se validamente perfezionata, fa decorrere il termine breve per impugnare; una successiva rinnovazione della notifica, in assenza di base normativa che le attribuisca effetti abdicativi, non elide né sospende gli effetti della prima.
- Per configurare l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., occorre l’omissione di un preciso accadimento storico-naturalistico discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare il mancato esame di un’attività processuale o di una questione giuridica.
- Se il giudice dichiara l’impugnazione tardiva per decorso del termine breve, la richiesta di rimessione in termini può ritenersi implicitamente rigettata quando la motivazione escluda comunque un impedimento incolpevole all’esercizio del diritto di difesa.
- La seconda notificazione di un medesimo atto, successiva a una prima notificazione già validamente eseguita, non integra di per sé una causa di incertezza idonea a neutralizzare il decorso del termine di impugnazione.
- In tema di spese processuali, la regola generale resta quella della soccombenza, salvo che ricorrano specifici presupposti normativi per la compensazione.
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