Cassazione Penale, Sentenza n. 8996/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro di due rotoli di tessuto e 1970 ritagli con segni distintivi ritenuti riconducibili al marchio registrato Gucci. La ricorrente denunciava inosservanza dell'art. 473 cod. pen., insussistenza del fumus, motivazione apparente riguardo alla presunta contraffazione e omessa autonoma valutazione, sostenendo che la consulenza difensiva dimostrava differenze oggettive e l'assenza di indici rivelatori della contraffazione e che il tribunale si era limitato ad aderire alle conclusioni dell'ispettore del marchio esaminando solo foto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale fosse immune dai vizi invocati, avendo adeguatamente motivato la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 473 cod. pen. e dato conto della consulenza difensiva pur aderendo alle conclusioni dell'ispettore del marchio (che aveva rilevato riproduzioni "quasi identiche" dei segni). La Corte ha precisato che il giudice di legittimità non è luogo per riconsiderare valutazioni peritali contrastanti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa alla contraffazione (fumus del reato): la Corte ha ritenuto che sussistesse il fumus in quanto i beni sequestrati riproducevano segni riconducibili al marchio registrato
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata per la requisitoria scritta e per la possibilità di rinuncia alla discussione orale; nel procedimento è stata utilizzata la procedura prevista
art. 16, decreto-legge 30/12/2021, n. 228 (proroga disciplina processuale)
Richiamato per la proroga della disciplina processuale emergenziale; conferma l'applicabilità delle disposizioni procedurali citate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di impugnazione e l'ambito in cui sono esaminabili le doglianze, utilizzato per delimitare le censure ammissibili in cassazione
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Principio secondo cui il ricorso in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, inclusi errores in iudicando/procedendo o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare inammissibile il ricorso
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro ordinanze di sequestro è principalmente limitato a questioni di diritto: non è ammessa la riconsiderazione di valutazioni prudenziali o peritali contrastanti salvo errori di legge o motivazioni radicalmente inesistenti o incoerenti
- Per impugnare con successo un provvedimento di sequestro è fondamentale dimostrare vizi giuridici (error in procedendo o in iudicando) o che la motivazione è del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
- L'esistenza di perizie difensive contrapposte non garantisce da sola l'accoglimento del ricorso: la Corte di legittimità non confronta i contenuti valutativi delle perizie ma verifica la legittimità e la sufficienza della motivazione del giudice
- Se il giudice ha esplicitamente preso in considerazione la consulenza della difesa ma ha motivato la scelta di aderire ad altra valutazione (es. ispettore del titolare del marchio), occorre dimostrare che tale motivazione è illogica, contraddittoria o radicalmente insufficiente per ottenere l'annullamento
- Le impugnazioni inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se non vi sono profili escludenti la colpa, il versamento di ammende; pertanto è opportuno valutare attentamente la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo
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