Cassazione Civile, Ordinanza n. 02474/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso TARI per l'anno 2016 emesso da un comune nei confronti di una societ e0 insediata nell'area dell'interporto. La societ e0 sosteneva che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non fosse svolto dall'ente nell'area interna dell'interporto, ma soltanto sulle strade di collegamento, e che per tale ragione dovesse applicarsi la riduzione tariffaria prevista dalla legge per le zone non servite o servite solo parzialmente. Deduceva inoltre che tra le parti vi sarebbe stato un precedente giudicato esterno sulla TARI 2014, che la CTR aveva male applicato la disciplina TARI richiamando norme sulla TARSU, che aveva erroneamente ritenuto provato lo svolgimento del servizio "porta a porta" all'interno dell'interporto e che aveva interpretato in modo illogico la documentazione contrattuale e amministrativa relativa all'affidamento del servizio di raccolta rifiuti. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi, violazione delle norme sulla riduzione della TARI nelle zone non servite, omesso o errato apprezzamento delle prove e contraddittoriet e0 della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al giudicato esterno, perch e9 la sentenza invocata era anteriore al giudizio di merito e la questione non risultava proposta in appello, sicch e9 la censura introduceva un tema nuovo in sede di legittimit e0. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse confrontata correttamente con l'art. 1, commi 656 e 657, della l. n. 147/2013 e con i principi gi e0 affermati dalla giurisprudenza di legittimit e0 in materia di riduzione TARI per mancato svolgimento del servizio o per mancata raccolta in una specifica zona di significativa estensione. Poich e9 l'accoglimento del secondo motivo ha assorbito gli altri, la sentenza impugnata e8 stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovr e0 riesaminare la concreta misura della riduzione spettante in relazione alla distanza dal pi f9 vicino punto di raccolta e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
il giudicato esterno pu f2 essere dedotto anche in cassazione solo se formatosi dopo la chiusura del merito o dopo il ricorso per cassazione; se preesistente e non dedotto nei gradi di merito, la relativa censura e8 nuova e inammissibile
art. 1, comma 641, L. 147/2013
individua il presupposto impositivo della TARI nel possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani
art. 1, comma 642, L. 147/2013
stabilisce che la TARI e8 dovuta da chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani
art. 1, comma 656, L. 147/2013
"La TARI e8 dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa"
prevede una riduzione tecnica obbligatoria, operante ope legis, in caso di mancato svolgimento del servizio, grave violazione della disciplina di riferimento o interruzione per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi
art. 1, comma 657, L. 147/2013
"Nelle zone in cui non e8 effettuata la raccolta, la TARI e8 dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa"
riconosce una riduzione tecnica obbligatoria per le zone non raccolte; la misura va graduata in relazione alla distanza dal pi f9 vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita
richiamato come antecedente normativo delle riduzioni poi meglio specificate dalla disciplina TARI
art. 14, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
richiamato nel quadro evolutivo della disciplina dei tributi sui rifiuti, precedente alla TARI
art. 1, comma 639, L. 147/2013
richiamato per qualificare la TARI come componente dell'IUC nel sistema introdotto dalla legge di stabilit e0 2014
richiamato nei motivi, ma nel decisum rileva come uno degli snodi della successione normativa dei tributi sui rifiuti
richiamato per il precedente regime TARSU e per le riduzioni precedentemente previste
Massime di principio
- Le riduzioni tariffarie previste per la TARI nelle ipotesi di mancato servizio o di raccolta non effettuata in una specifica zona hanno natura tecnica e operano automaticamente quando ricorrono i presupposti legali, senza necessit e0 di una previsione regolamentare comunale.
- In tali ipotesi il contribuente non deve proporre una domanda preventiva in forma vincolata, ma deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla riduzione, restando poi al giudice di merito la quantificazione concreta nei limiti di legge.
- La riduzione di cui all'art. 1, comma 657, l. n. 147/2013 spetta quando il servizio di raccolta, pur istituito nel perimetro comunale, non sia concretamente svolto in una determinata zona di significativa estensione; la natura pubblica o privata dell'area non e8 di per s e9 decisiva.
- Quando la raccolta non sia effettuata nella zona in cui sono ubicati i beni tassati, la misura della riduzione deve essere graduata in rapporto alla distanza dal pi f9 vicino punto di raccolta, entro il limite massimo del 40% della tariffa ordinaria.
- Il giudicato esterno pu f2 essere fatto valere in cassazione solo se non costituisce questione nuova rispetto ai gradi di merito e, nel processo tributario, la sua capacit e0 espansiva non consente di introdurre per la prima volta in legittimit e0 un tema non dedotto prima.
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