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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30989/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un atto di contestazione con cui l’amministrazione finanziaria ha chiesto a una società, quale coobbligata solidale ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il pagamento dell’IVA non versata dal cedente in relazione ad acquisti di veicoli. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le cessioni fossero avvenute a valori coerenti con quelli di mercato e che mancassero elementi per ritenere la società consapevole della frode del cedente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 14 e 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il prezzo era inferiore al costo di acquisto del cedente e dunque non poteva dirsi non inferiore al valore normale; 2) violazione degli artt. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 145 c.p.c., per avere la CTR escluso la solidarietà senza l’accertamento documentale delle circostanze che avrebbero giustificato il minor valore di mercato; 3) violazione degli artt. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere escluso la responsabilità solidale sul rilievo che il prezzo inferiore non fosse connesso al mancato pagamento dell’IVA.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ricostruito la disciplina dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che la solidarietà del cessionario opera solo per cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale e può essere superata con prova documentale che il prezzo inferiore dipende da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili e non è connesso al mancato pagamento dell’imposta. Ha inoltre chiarito, in coordinamento con l’art. 14 d.P.R. n. 633 del 1972 e con la disciplina unionale richiamata, che la presunzione non opera se il prezzo corrisponde a quello normalmente praticato sul mercato o se il cessionario fornisce una giustificazione adeguata del prezzo. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che il prezzo era coerente con quello medio di mercato e che non vi erano elementi idonei a dimostrare una consapevolezza della frode da parte della cessionaria; tale motivazione è stata ritenuta corretta dalla Cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    secondo comma; terzo comma; cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale; prova documentale

    prevede una presunzione di solidarietà del cessionario per l’IVA non versata dal cedente nelle cessioni di beni individuati dal decreto ministeriale; la presunzione opera solo se il prezzo è inferiore al valore normale e può essere superata con prova documentale di cause oggettive del minor prezzo e dell’assenza di nesso con il mancato pagamento dell’imposta

  • art. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    valore normale dei beni e dei servizi

    definisce il valore normale come il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza nel tempo e nel luogo dell’operazione, con rinvio ai listini e alle fonti di mercato ivi indicate

  • art. 21, n. 3, sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE

    consente di individuare un soggetto diverso dal debitore come solidalmente responsabile per l’IVA solo se, al momento dell’operazione, era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo del mancato assolvimento dell’imposta; le presunzioni nazionali non possono rendere eccessivamente difficile la prova contraria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini del riparto dell’onere probatorio in tema di superamento della presunzione di solidarietà e di giustificazione del prezzo inferiore

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione all’uso di presunzioni semplici e alla prova degli elementi costitutivi o impeditivi della responsabilità solidale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti e alla valutazione delle presunzioni semplici

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta svolto un autonomo principio decisorio su tale norma

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 opera solo quando la cessione avvenga a un prezzo inferiore al valore normale del bene; se il prezzo risulta coerente con quello mediamente praticato sul mercato, la presunzione non si attiva.
  • Ai fini dell’art. 60-bis, il valore normale va determinato secondo il criterio dell’art. 14 d.P.R. n. 633 del 1972, cioè mediante il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari nel tempo e nel luogo dell’operazione.
  • Il superamento della presunzione di solidarietà richiede una giustificazione oggettiva del prezzo inferiore e una prova documentale delle cause che lo hanno determinato, non essendo sufficiente una mera contestazione apodittica dell’Ufficio.
  • La presunzione non può essere applicata in modo da trasformarsi in una responsabilità automatica sganciata dalla concreta dinamica di mercato; rilevano anche la coerenza del prezzo con quello degli altri operatori e l’assenza di elementi fattuali che avrebbero dovuto rendere percepibile al cessionario l’eventuale frode.
  • Nel giudizio di legittimità è corretta la decisione di merito che, sulla base di un accertamento in fatto non illogico, escluda la solidarietà fiscale quando il prezzo di cessione sia conforme ai valori medi di mercato e manchino indicatori di consapevolezza della frode da parte dell’acquirente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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