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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21135/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni relativo alla tassa automobilistica per l'annualità 2005, notificato a mezzo posta e ricevuto dal contribuente il 9 gennaio 2009. I giudici tributari di merito avevano ritenuto tardiva la notifica perché avvenuta oltre il termine triennale previsto per il recupero del tributo, valorizzando il momento di ricezione da parte del destinatario e qualificando il termine come prescrizionale. La Regione, ricorrente in cassazione, ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta, sostenendo che dovesse applicarsi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, con rilevanza della consegna del plico all'agente notificatore ai fini del rispetto del termine; 2) omessa o insufficiente motivazione, per non avere la CTR considerato la specificità della fattispecie e la rilevanza della "postalizzazione". Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile anche agli atti di imposizione tributaria il principio per cui, per il notificante, gli effetti della notificazione a mezzo posta si producono al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, mentre per il destinatario al momento della ricezione. Ha quindi affermato che, nel caso di specie, era decisiva la tempestiva consegna dell'avviso all'agente notificatore entro il termine triennale, non la successiva ricezione da parte del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità in ragione del progressivo consolidarsi dei principi di diritto applicati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale

  • art. 5, d.l. n. 953 del 1982

    richiamato come norma che prevede il termine triennale per il recupero delle tasse automobilistiche e delle relative penalità; il termine è trattato dalla Corte come sostanzialmente decadenziale nella fase di accertamento

  • art. 14, L. n. 890 del 1982

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione a mezzo posta

  • art. 4, L. n. 890 del 1982

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione a mezzo posta

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato quale norma che, anche nel testo applicabile, esprime il principio della notificazione a mezzo posta con scissione degli effetti

  • art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma tributaria che recepisce il principio secondo cui la notificazione a mezzo posta si considera eseguita alla data di spedizione

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per evidenziare la natura recettizia degli atti interruttivi e la conoscibilità dell'atto

  • art. 2964 c.c.

    richiamato per qualificare la fattispecie entro la logica della decadenza, non della prescrizione

Massime di principio

  • Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione a mezzo posta si applica anche agli atti di imposizione tributaria: per il notificante conta la consegna del plico all'agente notificatore o al servizio postale, mentre per il destinatario conta la ricezione.
  • Quando una norma prevede un termine per il recupero o l'accertamento del tributo, l'interpretazione sistematica può condurre a qualificarlo come termine di decadenza anche se il legislatore lo denomina prescrizione, se esso presidia il tempestivo esercizio del potere impositivo.
  • Gli atti con cui l'amministrazione manifesta la pretesa tributaria e forma il titolo per l'esazione non possono essere trattati come meri atti riscossivi: ai fini della tempestività rileva la loro spedizione/notificazione entro il termine, non la successiva conoscenza da parte del contribuente.
  • Una diversa soluzione, che facesse dipendere il rispetto del termine dal tempo impiegato dal servizio notificatorio, finirebbe per addossare all'ente effetti decadenziali causati da fattori estranei alla sua sfera di controllo.
  • Una volta divenuto definitivo l'accertamento tributario, il credito si colloca nella fase della riscossione ed è allora soggetto al regime della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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