Cassazione Civile, Ordinanza n. 14303/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di usucapione di alcuni terreni siti in Como, identificati al catasto terreni con diversi mappali, rigettata sia in primo grado sia in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: i primi due denunciavano la violazione dell’art. 246 c.p.c. e l’omessa motivazione sulla ritenuta inammissibilità della testimonianza del figlio del ricorrente; il terzo censurava l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, ma in sostanza mirava a ottenere una nuova valutazione dell’intero materiale probatorio, incluse le deposizioni testimoniali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte d’appello aveva già espressamente esaminato e rigettato le censure sulla testimonianza del figlio e sui limiti di ammissibilità della testimonianza di altro teste, senza violazione dell’art. 246 c.p.c. Né sussisteva omessa motivazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, sollecitava una complessiva rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre la testimonianza richiamata era stata comunque espressamente esaminata dalla Corte d’appello. La Corte ha anche rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, poiché nel ricorso non erano stati riportati i capitoli di prova relativi alla testimonianza non ammessa, in violazione dell’onere di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stato onerato del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla testimonianza del figlio del ricorrente è stata ritenuta infondata; non risultava violata la norma sulla incapacità a testimoniare, e la Corte d’appello aveva già affrontato espressamente il tema.
È stata utilizzata la procedura camerale sulla base della proposta del relatore per manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso.
Richiamati nel procedimento camerale come base normativa del rito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ritenuti integrati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Richiamato solo indirettamente nel principio di autosufficienza e controllo della decisività; non vi è però una specifica pronuncia sul riparto dell’onere della prova nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la mancata ammissione di prove testimoniali, la parte deve indicare in modo specifico e autosufficiente i capitoli di prova o almeno le circostanze di fatto oggetto dell’istanza istruttoria; un generico rinvio agli atti di merito non è sufficiente, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione complessiva del materiale probatorio o delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito.
- Se la sentenza impugnata ha espressamente esaminato la prova contestata e ha motivato sul punto, non è configurabile né violazione dell’art. 246 c.p.c. né omessa motivazione sulla relativa ammissibilità.
- L’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il giudice di legittimità possa controllare direttamente, sulla base del solo ricorso, la decisività del mezzo istruttorio asseritamente pretermesso.
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