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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46991/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per sottrazione di cose pignorate (art. 388, commi 5 e 6 c.p.) sostenendo: 1) nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto eseguite a mezzo posta alla persona giuridica (art. 8 L. 890/1982), con trasmissione della nullità al pignoramento e alla nomina a custode; 2) assenza dell'obbligo di consegna e carenza dell'imputazione soggettiva perché il pignoramento non era stato trascritto al PRA e la trascrizione ha natura costitutiva; 3) vizio della valutazione dell'elemento psicologico poiché la vendita degli automezzi era avvenuta il 7 marzo 2016 (ante notifica) e solo la trascrizione era successiva; 4) la trascrizione delle vendite è stata effettuata dalla società acquirente e non è imputabile al ricorrente in quanto amministratore della società debitrice; 5) omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ricostruisce e convalida le argomentazioni della Corte d'appello: la notifica a mezzo posta alla persona giuridica è valida per le modalità adottate; il pignoramento di beni mobili registrati (autovetture) si perfeziona con la notifica/ingiunzione all'obbligato (art. 492 c.p.c.) e non richiede per la sua efficacia verso il debitore la trascrizione al PRA, che ha funzione dichiarativa/opponibilità verso terzi; quindi gli atti di disposizione successivi alla notifica sono idonei a integrare il reato di cui all'art. 388, comma 5. Respinge la richiesta del Procuratore generale di riqualificazione in art. 388 comma 1 perché manca prova del dolo specifico e della natura simulata/fraudolenta degli atti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso spese alla parte civile secondo il dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen. (c. 1, 5 e 6)

    La Corte conferma che il comma 5 punisce la sottrazione di cose sottoposte a pignoramento; per i beni mobili registrati la condotta dispositiva compiuta dopo aver ricevuto l'ingiunzione è idonea ad integrare il reato anche se la trascrizione al PRA è successiva.

  • art. 521-bis cod. proc. civ.

    "il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto..."

    La norma disciplina le modalità speciali di pignoramento dei beni mobili registrati; la Corte interpreta che la notificazione/ingiunzione perfeziona il pignoramento nei confronti del debitore mentre la trascrizione ha funzione dichiarativa/opponibilità verso terzi.

  • art. 492 cod. proc. civ.

    L'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di astenersi da disposizioni dei beni pignorati è l'atto che produce effetti di indisponibilità verso il debitore e costituisce il presupposto rilevante per la rilevanza penale della successiva disposizione dei beni.

  • legge n. 890/1982, art. 8

    La Corte ritiene applicabili, ove compatibili, le modalità di avviso di deposito previste dall'art. 8 per le notifiche a persona giuridica via posta, in linea con le regole generali del codice di rito; non rileva la nullità dedotta dal ricorrente.

  • art. 140, 143, 145, 149 c.p.c.

    Citati come norme di riferimento sulle modalità di notifica agli enti e persone giuridiche; la Corte aderisce alla giurisprudenza che ammette la notifica postale alla sede legale nei casi previsti, purché rispettate le formalità richieste.

  • art. 2693 cod. civ.

    Riferimento sul principio di opponibilità ai terzi degli atti trascritti; la trascrizione serve a rendere opponibile l'atto ai terzi e non costituisce, di per sé, elemento costitutivo del pignoramento nei confronti del debitore.

  • d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (modifica art. 521-bis), decorrenza 31/10/2021

    Richiamato storicamente: la modifica ha equiparato le modalità di pignoramento dei beni mobili registrati a quelle dell'espropriazione immobiliare, rafforzando l'idea che la notifica/ingiunzione sia l'elemento centrale.

  • art. 557 e 559 c.p.c.; artt. 497 e 562 c.p.c.

    Norme processuali richiamate per gli effetti della notifica del pignoramento e per il decorso di termini e di efficacia del vincolo processuale nei confronti del debitore.

Massime di principio

  • La notifica dell'ingiunzione/pignoramento all'obbligato è fondamentale: per i beni mobili registrati (auto, moto, rimorchi) il pignoramento si perfeziona nei confronti del debitore con la notifica; la trascrizione al PRA ha effetto di opponibilità verso terzi e non costituisce condizione necessaria per la rilevanza penale della sottrazione.
  • La vendita o trasferimento di beni dopo la notifica dell'ingiunzione, anche se la trascrizione al pubblico registro avviene successivamente, può integrare il reato di sottrazione di cose pignorate (art. 388 c.5) se il debitore aveva ricevuto l'ingiunzione e compie atti dispositivi.
  • Le notifiche a persone giuridiche a mezzo servizio postale, con avviso di deposito secondo le formalità previste, possono essere valide se svolte nei termini di legge e nei casi consentiti dal codice di rito; difficilmente la loro nullità si trasmette automaticamente al pignoramento senza prova di violazione sostanziale delle regole di notifica.
  • Per la configurazione del reato di cui all'art. 388 comma 1 (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento), è necessario il dolo specifico e la prova della natura simulata/fraudolenta degli atti dispositivi: non è sufficiente la mera finalità di eludere l'adempimento.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono indicare censure precise e motivi non generici: deduzioni meramente alternative o generiche sulla valutazione della prova o dell'applicazione delle attenuanti sono inammissibili.
  • Operazioni tra società riconducibili allo stesso controllore (vendite apparentemente tra correlate) sono scrutinabili come possibili operazioni simulate; la contiguità societaria può costituire elemento indiziario rilevante per la sussistenza del dolo e della simulazione.

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