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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33852/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di agenzia avente a oggetto la promozione e il collocamento di servizi e prodotti finanziari della banca. La banca ha comunicato il recesso per giusta causa, addebitando all'agente la divulgazione a una collaboratrice esterna di informazioni riservate su clienti dell'istituto; in connessione con lo scioglimento del rapporto, ha inoltre chiesto la penale contrattuale prevista nei patti aggiuntivi e la restituzione degli anticipi/bonus di reclutamento corrisposti per l'inserimento di una promotrice. L'agente ha resistito sostenendo, tra l'altro, l'incompletezza e l'illegittimità della motivazione del recesso, l'insussistenza della giusta causa, l'erronea applicazione della clausola penale e la spettanza di varie somme contrattuali e risarcitorie, anche per lesione della reputazione e della privacy. In cassazione ha articolato cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; falsa applicazione di norme sul rapporto di agenzia, sugli obblighi di riservatezza e sulla giusta causa; omessa valutazione della prova testimoniale sul discredito professionale; illegittima valutazione della lettera di recesso come lesiva; errata interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva penale e restituzione del bonus.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che i motivi cumulavano in modo incompatibile vizi di violazione di legge e vizi processuali, che le censure di omessa pronuncia non erano autosufficienti perché non riportavano specificamente i motivi di appello asseritamente trascurati, che le doglianze di violazione di legge erano generiche e prive del necessario confronto con la motivazione impugnata, e che mancava la trascrizione degli atti e documenti rilevanti (in particolare le lettere di recesso). Ha inoltre osservato che la valutazione della giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia è rimessa al giudice di merito ed era stata qui logicamente motivata, che la mancata ammissione della prova testimoniale non era stata censurata in modo ammissibile, e che l'interpretazione della clausola contrattuale da parte della Corte d'appello era una plausibile interpretazione di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca il contenuto minimo della motivazione o la motivazione è meramente apparente; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro del requisito motivazionale minimo.

  • art. 360 c.p.c.

    i vizi di violazione di legge e di nullità processuale non possono essere cumulati in modo eterogeneo nello stesso motivo senza adeguata specificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o del motivo di appello non esaminato, riportato nei suoi esatti termini nel ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve specificare il contenuto della violazione denunciata e trascrivere o indicare con precisione gli atti e documenti rilevanti; in mancanza la censura è inammissibile.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione della buona fede contrattuale; non è stata accolta per difetto di specificità.

  • art. 2119 c.c.

    nel rapporto di agenzia la giusta causa di recesso va valutata tenendo conto della natura del rapporto, delle dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale.

  • art. 1749 c.c.

    richiamato in tema di obblighi dell'agente e riservatezza delle informazioni; la relativa censura è stata ritenuta inammissibile.

  • d.lgs. n. 196/2003

    evocato dal ricorrente in relazione alla dedotta divulgazione di dati e alla privacy; la censura è stata respinta per difetto di allegazione e specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione non è deducibile solo perché il giudice abbia ritenuto irrilevante o non decisiva una prova testimoniale; occorre che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice abbia disatteso il principio di libera valutazione della prova in assenza di diversa previsione normativa.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per le domande di risarcimento extracontrattuale; la Corte ha confermato il rigetto per mancanza di allegazioni e prova della diffusione pubblica dei fatti e del danno.

  • art. 1382 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla clausola penale; la Corte d'appello è stata ritenuta avere plausibilmente interpretato la clausola come fonte dell'obbligo di pagare un importo pari ai bonus erogati.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.

  • L. 183/2010

    art. 32, comma 3, lett. b)

    richiamata dalla sentenza di merito in relazione alla decadenza dall'impugnazione del recesso; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale trascrizione del motivo di appello o della domanda asseritamente non esaminata, con indicazione dell'atto processuale in cui è stata proposta; una mera sintesi del contenuto non è sufficiente.
  • È inammissibile il motivo che cumuli, senza adeguata distinzione, censure di violazione di legge e censure di nullità processuale riferite allo stesso passaggio motivazionale.
  • La denuncia di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale quale affermazione di diritto sia in contrasto con la norma invocata; altrimenti difetta di specificità.
  • Le doglianze fondate su documenti o atti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto rilevante e non ne indica con precisione la collocazione processuale.
  • Nel rapporto di agenzia, la giusta causa di recesso va apprezzata dal giudice di merito tenendo conto della natura del rapporto, delle dimensioni economiche complessive e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di omesso esame decisivo.
  • La contestazione della mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se non si dimostra la decisività del mezzo istruttorio e non si allegano le ragioni che ne imponevano l'ammissione.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da una delle possibili e plausibili interpretazioni del testo.
  • Per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale occorre allegare e provare i fatti costitutivi del pregiudizio, incluso il nesso tra condotta e danno; la mera deduzione di una lesione reputazionale o privacy non basta senza elementi sulla concreta diffusione dei fatti e sul danno subito.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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