Cassazione Civile, Ordinanza n. 33852/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di agenzia avente a oggetto la promozione e il collocamento di servizi e prodotti finanziari della banca. La banca ha comunicato il recesso per giusta causa, addebitando all'agente la divulgazione a una collaboratrice esterna di informazioni riservate su clienti dell'istituto; in connessione con lo scioglimento del rapporto, ha inoltre chiesto la penale contrattuale prevista nei patti aggiuntivi e la restituzione degli anticipi/bonus di reclutamento corrisposti per l'inserimento di una promotrice. L'agente ha resistito sostenendo, tra l'altro, l'incompletezza e l'illegittimità della motivazione del recesso, l'insussistenza della giusta causa, l'erronea applicazione della clausola penale e la spettanza di varie somme contrattuali e risarcitorie, anche per lesione della reputazione e della privacy. In cassazione ha articolato cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; falsa applicazione di norme sul rapporto di agenzia, sugli obblighi di riservatezza e sulla giusta causa; omessa valutazione della prova testimoniale sul discredito professionale; illegittima valutazione della lettera di recesso come lesiva; errata interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva penale e restituzione del bonus.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che i motivi cumulavano in modo incompatibile vizi di violazione di legge e vizi processuali, che le censure di omessa pronuncia non erano autosufficienti perché non riportavano specificamente i motivi di appello asseritamente trascurati, che le doglianze di violazione di legge erano generiche e prive del necessario confronto con la motivazione impugnata, e che mancava la trascrizione degli atti e documenti rilevanti (in particolare le lettere di recesso). Ha inoltre osservato che la valutazione della giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia è rimessa al giudice di merito ed era stata qui logicamente motivata, che la mancata ammissione della prova testimoniale non era stata censurata in modo ammissibile, e che l'interpretazione della clausola contrattuale da parte della Corte d'appello era una plausibile interpretazione di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la sentenza è nulla solo se manca il contenuto minimo della motivazione o la motivazione è meramente apparente; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro del requisito motivazionale minimo.
i vizi di violazione di legge e di nullità processuale non possono essere cumulati in modo eterogeneo nello stesso motivo senza adeguata specificazione.
il vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o del motivo di appello non esaminato, riportato nei suoi esatti termini nel ricorso per cassazione.
il ricorso deve specificare il contenuto della violazione denunciata e trascrivere o indicare con precisione gli atti e documenti rilevanti; in mancanza la censura è inammissibile.
richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione della buona fede contrattuale; non è stata accolta per difetto di specificità.
nel rapporto di agenzia la giusta causa di recesso va valutata tenendo conto della natura del rapporto, delle dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale.
richiamato in tema di obblighi dell'agente e riservatezza delle informazioni; la relativa censura è stata ritenuta inammissibile.
evocato dal ricorrente in relazione alla dedotta divulgazione di dati e alla privacy; la censura è stata respinta per difetto di allegazione e specificità.
la violazione non è deducibile solo perché il giudice abbia ritenuto irrilevante o non decisiva una prova testimoniale; occorre che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti.
la violazione ricorre solo se il giudice abbia disatteso il principio di libera valutazione della prova in assenza di diversa previsione normativa.
richiamato per le domande di risarcimento extracontrattuale; la Corte ha confermato il rigetto per mancanza di allegazioni e prova della diffusione pubblica dei fatti e del danno.
richiamato dal ricorrente sulla clausola penale; la Corte d'appello è stata ritenuta avere plausibilmente interpretato la clausola come fonte dell'obbligo di pagare un importo pari ai bonus erogati.
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
richiamata come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.
art. 32, comma 3, lett. b)
richiamata dalla sentenza di merito in relazione alla decadenza dall'impugnazione del recesso; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale trascrizione del motivo di appello o della domanda asseritamente non esaminata, con indicazione dell'atto processuale in cui è stata proposta; una mera sintesi del contenuto non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo che cumuli, senza adeguata distinzione, censure di violazione di legge e censure di nullità processuale riferite allo stesso passaggio motivazionale.
- La denuncia di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale quale affermazione di diritto sia in contrasto con la norma invocata; altrimenti difetta di specificità.
- Le doglianze fondate su documenti o atti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto rilevante e non ne indica con precisione la collocazione processuale.
- Nel rapporto di agenzia, la giusta causa di recesso va apprezzata dal giudice di merito tenendo conto della natura del rapporto, delle dimensioni economiche complessive e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di omesso esame decisivo.
- La contestazione della mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se non si dimostra la decisività del mezzo istruttorio e non si allegano le ragioni che ne imponevano l'ammissione.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da una delle possibili e plausibili interpretazioni del testo.
- Per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale occorre allegare e provare i fatti costitutivi del pregiudizio, incluso il nesso tra condotta e danno; la mera deduzione di una lesione reputazionale o privacy non basta senza elementi sulla concreta diffusione dei fatti e sul danno subito.
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