Cassazione Civile, Ordinanza n. 13636/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina dalla notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a numerose cartelle di pagamento per IRPEF, addizionali, ritenute alla fonte, diritti camerali, oneri di consorzi di bonifica e tasse automobilistiche, riferite ad annualità dal 1998 al 2009. Il contribuente impugnava la comunicazione e le cartelle presupposte dinanzi alla CTP, che accoglieva il ricorso ritenendo prescritti i crediti e tardiva la documentazione dell’agente della riscossione. In appello, però, la CTR riformava la decisione e dichiarava legittimi gli atti. In cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) deduceva la violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita genericità dei motivi di appello; 2) lamentava la violazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che i documenti prodotti tardivamente in primo grado dall’agente della riscossione non fossero utilizzabili in appello; 3) denunciava la violazione della normativa sulla riscossione per una pretesa duplicazione del tributo in tre cartelle; 4) deduceva la violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 e vizi motivazionali, contestando l’affermazione della CTR secondo cui non avrebbe specificamente censurato la ritualità delle notifiche delle cartelle presupposte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente si era limitato ad allegare la genericità degli appelli senza trascriverne o sintetizzarne il contenuto in modo idoneo a evidenziare il preteso difetto di specificità. Ha respinto il secondo motivo rilevando che, anche a prescindere dalla perentorietà del termine dell’art. 32 d.lgs. 546/1992, la produzione documentale in appello era comunque consentita dall’art. 58 d.lgs. 546/1992 nel testo applicabile ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la dedotta duplicazione del credito era stata prospettata in modo generico e non consentiva di verificare se le cartelle riguardassero davvero il medesimo debito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la CTR aveva accertato in fatto la rituale notifica delle cartelle e la mancata loro impugnazione, sicché le relate facevano fede fino a querela di falso. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese in favore delle parti costituite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'impugnazione in appello nel processo tributario deve contenere motivi sufficientemente specifici; tuttavia, il ricorrente che deduce in cassazione la genericità dell'appello deve indicare puntualmente, nel ricorso, il contenuto degli atti rilevanti in modo da consentire il controllo della Corte.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per il deposito documentale in primo grado è stato discusso in relazione alla sua perentorietà, ma nel caso concreto la questione è superata dalla successiva produzione in appello.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"
Nel testo applicabile ratione temporis il giudizio di appello tributario consentiva la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti e non tempestivamente prodotti in primo grado.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le contestazioni non ritualmente proposte in appello non possono essere utilmente fatte valere; nel caso di specie la CTR ha ritenuto insindacabilmente che la questione della notificazione non fosse stata specificamente devoluta.
art. 10 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa duplicazione della riscossione.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa duplicazione della riscossione.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa duplicazione della riscossione.
art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa duplicazione della riscossione.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa duplicazione della riscossione.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di impugnazione degli atti tributari.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo.
Usato come parametro generale, in combinazione con l'art. 53 d.lgs. 546/1992, per valutare la specificità dei motivi di appello.
Impone di indicare specificamente nel ricorso per cassazione gli atti e i documenti rilevanti, soprattutto quando si denuncia un error in procedendo.
Collegato all'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato per escludere che il termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 fosse espressamente qualificato come perentorio.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso relativi a violazioni processuali e errori in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio motivazionale, nei limiti oggi rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riprodurre o almeno riassumere in modo essenziale il contenuto dei motivi di appello e degli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo immediato sulla censura.
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita, per il regime applicabile ratione temporis, anche se i documenti erano già esistenti e non erano stati tempestivamente prodotti in primo grado.
- La censura di duplicazione della pretesa tributaria deve essere specifica e circostanziata: occorre indicare per ciascuna cartella importi, titolo del ruolo e ragioni dell'iscrizione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La contestazione della ritualità della notifica degli atti tributari deve risultare specificamente devoluta nei gradi di merito; in difetto, la valutazione della CTR sulla mancata contestazione e sulla fede privilegiata delle relate di notifica non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
- Quando la sentenza di merito accerta in fatto la regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione, le relate di notifica fanno fede fino a querela di falso.
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