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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24919/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative al 2007 nei confronti di una società operante nella distribuzione di gas naturale. L'accertamento derivava da un processo verbale di constatazione con cui era stata contestata la fatturazione ai consumatori finali in misura inferiore rispetto al gas acquistato da ENI, con conseguente rideterminazione del volume d'affari, dei ricavi e della produzione netta non fatturata. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto impositivo ritenendo fondato il motivo dell'Ufficio sulla corretta imputazione dei ricavi all'esercizio di competenza, ma aveva poi accolto l'appello incidentale della contribuente annullando l'avviso perché notificato prima del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio la società ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119/2018, versando la prima rata e dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo quindi l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata ritualmente presentata dalla contribuente e del pagamento della prima rata, rilevando che l'effetto estintivo si perfeziona con tale pagamento e che l'Agenzia non ha contestato il fatto sopravvenuto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre posto le spese del processo estinto a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'obbligo della ricorrente di versare il doppio contributo unificato, dato il sopravvenuto difetto dei presupposti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la rituale adesione alla definizione agevolata prevista da norma sopravvenuta, accompagnata dal pagamento della prima rata, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, anche se il ricorso per cassazione è già pendente.
  • L'effetto estintivo della definizione agevolata richiede la prova documentale della domanda ritualmente presentata e del versamento dovuto; in mancanza di contestazione della controparte sul fatto sopravvenuto, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la previsione speciale della disciplina sopravvenuta e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • La sopravvenuta definizione della lite assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione sul merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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