Cassazione Civile, Ordinanza n. 24919/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative al 2007 nei confronti di una società operante nella distribuzione di gas naturale. L'accertamento derivava da un processo verbale di constatazione con cui era stata contestata la fatturazione ai consumatori finali in misura inferiore rispetto al gas acquistato da ENI, con conseguente rideterminazione del volume d'affari, dei ricavi e della produzione netta non fatturata. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto impositivo ritenendo fondato il motivo dell'Ufficio sulla corretta imputazione dei ricavi all'esercizio di competenza, ma aveva poi accolto l'appello incidentale della contribuente annullando l'avviso perché notificato prima del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio la società ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119/2018, versando la prima rata e dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo quindi l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata ritualmente presentata dalla contribuente e del pagamento della prima rata, rilevando che l'effetto estintivo si perfeziona con tale pagamento e che l'Agenzia non ha contestato il fatto sopravvenuto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre posto le spese del processo estinto a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'obbligo della ricorrente di versare il doppio contributo unificato, dato il sopravvenuto difetto dei presupposti.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia, una volta ritualmente domandata e perfezionata con il pagamento della prima rata, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. 119/2018, richiamata quale fonte della definizione agevolata.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla sentenza impugnata come termine dilatorio per la notifica dell'avviso di accertamento, la cui violazione aveva determinato l'annullamento dell'atto in appello incidentale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la rituale adesione alla definizione agevolata prevista da norma sopravvenuta, accompagnata dal pagamento della prima rata, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, anche se il ricorso per cassazione è già pendente.
- L'effetto estintivo della definizione agevolata richiede la prova documentale della domanda ritualmente presentata e del versamento dovuto; in mancanza di contestazione della controparte sul fatto sopravvenuto, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la previsione speciale della disciplina sopravvenuta e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- La sopravvenuta definizione della lite assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione sul merito della pretesa tributaria.
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