Cassazione Penale, Sentenza n. 4481/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Fiorillo per reati connessi a stupefacenti commessi nel 2018 (richiamati artt. 81 co.2 c.p. e 73 co.1 DPR 309/1990). La difesa contestava l'omessa motivazione sui 'gravi indizi di colpevolezza' come richiesto dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione e deduceva violazione dell'art. 627 co.3 c.p.p. e vizio di motivazione per il semplice richiamo alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto applicabile il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta sentenza di condanna, anche se non irrevocabile, esonera dal nuovo esame della gravità indiziaria in sede di riesame salvo che siano prodotti elementi di prova nuovi. In assenza di novità probatorie, l'ordinanza impugnata è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, con invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Norme richiamate
artt. 81 comma 2, cod.pen.
Citata come una delle norme relative ai reati addebitati all'imputato; utilizzata come riferimento alle fattispecie per le quali è applicata la misura cautelare.
art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sul traffico e detenzione illecita di stupefacenti; indicata quale disposizione oggetto dell'accusa per cui è stata adottata la misura cautelare.
art. 627 comma 3 cod.proc.pen.
Norma processuale richiamata dalla difesa in tema di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che, dopo intervenuta condanna, non sussisteva più interesse al riesame del profilo degli indizi salvo novità.
Norma richiamata per l'imposizione del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore competente.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre versamenti alla Cassa delle Ammende anche valutando equitativamente l'entità della somma, senza ritenere la presentazione del ricorso necessariamente colpevole.
Massime di principio
- La sopravvenuta sentenza di condanna in ordine agli stessi fatti limita la necessità di riesaminare la gravità indiziaria in sede di riesame: la condanna (anche non definitiva) tende a vincolare negativamente l'interesse dell'indagato a ottenere la riconsiderazione degli indizi, salvo che emergano elementi di prova nuovi.
- Se il ricorso di riesame è basato solo su censure già affrontate e la Corte riscontra l'intervenuta condanna, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- Per ottenere una riapertura effettiva del profilo indiziario dopo una condanna sopravvenuta, è necessario allegare e documentare elementi di novità probatoria idonei a modificare la lettura degli indizi al tempo dell'adozione della misura cautelare.
- Il giudice del riesame, oltre alla gravità indiziaria, valuta separatamente le esigenze cautelari (es. pericolo di recidiva) e può confermare la misura anche su questo profilo.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte può determinare equitativamente l'ammontare.
- Una sentenza di primo grado, pur non definitiva, non può essere contraddetta dal giudice cautelare in materia di valutazione degli indizi quando sussista la relazione di strumentalità tra procedimento principale e procedimento cautelare.
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