Cassazione Penale, Sentenza n. 21946/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per i reati di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42/2004 (in relazione all'art. 142, lett. g) dello stesso d.lgs.) e all'art. 734 c.p. per avere, in qualità di proprietario e esecutore materiale dei lavori, effettuato in Tora e Piccilli (località Torelle) l'estirpazione di alberi della specie Acacia su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso articolava cinque motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata ammissione della prova a confutazione (art. 468, comma 4 e art. 507 c.p.p.); (ii) errata qualificazione dell'area come "bosco" e omessa motivazione sui periodi di formazione boschiva (richiamo a norme regionali e d.lgs. 34/2018); (iii) omessa motivazione sulla riconducibilità della condotta al ricorrente (tempistiche e disponibilità del fondo, CILA); (iv) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di deturpamento delle bellezze naturali (art. 734 c.p.), contestando che l'argomentazione sull'ampiezza dell'intervento fosse sufficiente; (v) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Napoli. La sentenza di merito, che aveva parzialmente riformato il Tribunale, aveva inflitto la pena di mesi tre di arresto e l'ammenda di euro 18.000,00 a carico di Dario Colaccio per i reati contestati (art. 181 d.lgs. 42/2004 in relazione all'art. 142 lett. g) e art. 734 c.p.). La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: ha dichiarato inammissibili le doglianze procedurali sul mancato ammissione della prova a confutazione e sul diniego di rinnovazione istruttoria, richiamando l'onere di specificazione della prova contraria e la natura discrezionale e eccezionale della rinnovazione; ha ritenuto corretta la qualificazione dell'area come bosco sulla base dei parametri normativi e degli accertamenti (superficie stimata circa 8.000 mq, copertura arborea rilevata >20%, tracce materiali riscontrate al sopralluogo); ha confermato la riferibilità temporale e la riconducibilità dell'atto al ricorrente sulla scorta degli elementi probatori (data promessa di vendita, CILA e sopralluogo); ha condiviso che l'ampiezza dell'intervento integrasse il requisito del danno alle bellezze naturali ai sensi dell'art. 734 c.p.; ha altresì ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, per la rilevante estensione del disboscamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181
Norma sanzionatoria applicata per la rimozione di alberi in area vincolata: la Corte ha ritenuto integrata la condotta consistente nell'estirpazione non autorizzata di piante su area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. g)
Individua i beni paesaggistici tutelati; la Corte ha ritenuto che l'area oggetto dell'intervento rientrasse nel vincolo paesaggistico previsto dalla norma
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 146
Prevede l'obbligo di autorizzazione per interventi su aree vincolate; la condotta è stata censurata per mancata autorizzazione
Tutela delle bellezze naturali: la Corte ha interpretato che la modifica estetica e panoramica derivante dall'ampio disboscamento integra l'alterazione delle bellezze naturali perseguibile penalmente
d.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018, art. 3, comma 3
"le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento"
Fornisce la definizione normativa di "bosco" applicata dalla Corte per qualificare l'area; criterio dimensionale e percentuale della copertura arborea rilevanti per la qualificazione
Legge Regione Campania n. 11 del 1996, art. 14, comma 1
"sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino..."
Norma regionale usata dalla Corte per sostenere il requisito sostanziale di 'densità piena' e la natura di sistema vivente autorigenerante propria del bosco ai fini della tutela paesaggistica
codice di procedura penale, art. 468, comma 4
Disciplina della prova a confutazione: la Corte ha richiamato l'esigenza che la richiesta sia sufficientemente specifica sui fatti e capitoli di prova che si intendono contestare
codice di procedura penale, art. 468, comma 1
Termine per il deposito della lista testi: la Corte ha precisato che il termine perentorio riguarda principalmente la prova diretta e che la prova contraria richiede però adeguata specificazione
codice di procedura penale, art. 507
Norma che disciplina l'assunzione di mezzi di prova integrativi in appello: la Corte ha ribadito il carattere discrezionale e eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello e che il diniego non è censurabile in Cassazione salvo casi di rifiuto di prova decisiva ai sensi dell'art. 495, comma 2
codice di procedura penale, art. 495, comma 2
Riferimento normativo evocato per spiegare che il mancato esame di una prova può essere censurato in Cassazione solo se si tratta di prova decisiva richiesta ai sensi di tale disposizione
codice di procedura penale, art. 182, comma 2
Principio secondo cui le nullità non dedotte immediatamente possono ritenersi sanate: la Corte ha richiamato l'assenza di immediata deduzione di nullità nell'udienza istruttoria come motivo di esclusione della censura
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto non applicabile la causa per la rilevante entità del disboscamento (circa 8.000 mq) e il disvalore della condotta
Massime di principio
- Richieste di prova a confutazione devono essere specifiche: indicare i fatti contro i quali si chiede la prova, i capitoli di prova e i nominativi dei testimoni; non è sufficiente un riferimento generico alla lista testi.
- Il termine per il deposito della lista testi è perentorio per la prova diretta; la prova contraria può essere ammessa fuori termine ma richiede adeguata motivazione e specificazione.
- La rinnovazione istruttoria in appello (art. 507 c.p.p./art. 603 c.p.p.) è eccezionale e discrezionale: il giudice di merito può rifiutarla se il compendio probatorio risulta già esaustivo o la prova richiesta è manifestamente superflua.
- Per qualificare un'area come "bosco" è necessario verificare sia i parametri formali (d.lgs. 34/2018: estensione >= 2.000 mq, larghezza media >= 20 m, copertura arborea >20%) sia il requisito sostanziale di un sistema vivente autorigenerante (densità piena, carattere paesaggistico e naturalistico).
- La prova della deturpazione delle bellezze naturali (art. 734 c.p.) può fondarsi anche sull'ampiezza e sull'impatto visivo/panoramico dell'intervento: non è richiesto un danno materiale misurabile oltre alla significativa alterazione estetica o paesaggistica.
- La sussistenza della responsabilità penale per interventi su terreni vincolati va valutata considerando elementi temporali e materiali (data acquisizione disponibilità del fondo, CILA, riscontri al sopralluogo, tracce materiali sul luogo). Una CILA non esclude automaticamente responsabilità penale se gli accertamenti indicano interventi non autorizzati.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è valutata concretamente: la natura contravvenzionale del reato non esclude la punibilità se il disvalore e l'estensione del fatto sono rilevanti.
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