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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02595/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Una persona aveva convenuto in giudizio la proprietaria di un balcone chiedendo il risarcimento dei danni alla persona, deducendo di essere stata colpita da calcinacci caduti dall’alto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per ritenuta mancanza di prova del fatto dannoso, in assenza di testimoni oculari. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione e aveva affermato la responsabilità della proprietaria ex art. 2051 c.c., ritenendo che il fatto illecito fosse provato sulla base di due testimonianze indirette e di una ricostruzione inferenziale: un teste aveva visto la danneggiata poco dopo l’evento, con ghiaccio in testa, e aveva notato i calcinacci a terra in prossimità del balcone; un agente di polizia municipale aveva riferito di aver visto i calcinacci e di aver appreso dall’accompagnatore che il materiale era caduto dall’alto. La ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato la presunzione su fatti noti inesistenti o smentiti (come il supposto sanguinamento della danneggiata), trascurando elementi documentali che avrebbero invece supportato una diversa ricostruzione, inclusa l’ipotesi che i calcinacci fossero stati fatti cadere dopo il sinistro dal compagno della danneggiata; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato la relazione della polizia municipale da cui emergeva che il compagno della danneggiata aveva fatto cadere altri calcinacci pericolanti e che la persona offesa non sarebbe stata sanguinante, ma solo con ghiaccio sulla testa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha chiarito che è denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. solo l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso, non il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia stato comunque considerato. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva preso in considerazione la circostanza relativa ai calcinacci ulteriormente fatti cadere dal compagno della danneggiata, reputandola però non provata e inverosimile; inoltre, la questione del sanguinamento non era decisiva ai fini dell’accertamento del trauma e della sua riconducibilità alla caduta del materiale. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiama la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, ritenuta dalla Corte d'appello integrata sulla base della prova del nesso tra cosa e danno.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    disciplinano il ragionamento presuntivo; la censura è inammissibile perché tende a contestare la valutazione di merito delle presunzioni e non un errore di diritto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    l’omesso esame è censurabile solo se riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non singoli elementi istruttori, quando il fatto sia comunque stato considerato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per definire il fatto principale e il fatto secondario rilevanti ai fini della censura di omesso esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla motivazione o sulla prova in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito: la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più persuasive spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e che, se esaminato, avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa; non basta denunciare il mancato esame di singoli documenti o risultanze istruttorie.
  • Se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico controverso, la censura non può essere accolta solo perché la sentenza non ha esaminato ogni prova disponibile o ha tratto da essa una conclusione diversa da quella auspicata dalla parte.
  • Nell’accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., il giudice può fondare la decisione su un ragionamento inferenziale e su prove testimoniali indirette, purché la ricostruzione sia logicamente motivata e non contraddetta da fatti decisivi provati.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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