Cassazione Civile, Ordinanza n. 12388/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia originava da una domanda di rivendicazione proposta da una società per ottenere l'accertamento della proprietà di una porzione di terreno, il rilascio del bene e il risarcimento dei danni nei confronti di un soggetto e di un'altra società. Il convenuto aveva a sua volta chiesto di accertare l'intervenuta usucapione del proprio diritto di proprietà. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande; la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva invece riconosciuto la proprietà della società attrice sulla porzione di terreno e condannato il convenuto al pagamento di somme fino al rilascio. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio un vizio di procedibilità: nel ricorso il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato nel termine la relazione di notificazione della sentenza, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava l'esonero dal deposito della sentenza notificata. La parte ricorrente ha chiesto la decisione collegiale dopo la proposta di definizione anticipata del consigliere relatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, nonostante la dichiarazione del ricorrente di aver ricevuto la notificazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. È stata richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla natura non incompatibile del consigliere che abbia formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e sulla conseguenza processuale della mancata produzione della relata di notifica della sentenza quando il ricorrente ne dichiari la notificazione e il ricorso sia stato proposto oltre il termine breve.
Norme richiamate
È la norma posta a base dell'azione di rivendicazione/proprietà proposta in primo grado dalla società attrice.
La proposta di definizione anticipata del consigliere non ha funzione decisoria e non determina incompatibilità ai fini della composizione del collegio.
Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso da parte del collegio dopo la proposta del consigliere.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza.
La dichiarazione contenuta nel ricorso circa l'avvenuta notificazione della sentenza costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La Corte esclude l'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità aggravata poiché la decisione non è conforme alla proposta del consigliere delegato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, sorge in capo allo stesso l'onere di depositare, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso se la notificazione del ricorso sia avvenuta oltre il termine breve.
- La dichiarazione della parte circa l'avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso per cassazione costituisce un'autoresponsabile attestazione di un fatto processuale, idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione.
- L'esonero dal deposito della sentenza notificata opera solo quando tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso decorra un tempo inferiore al termine breve; se il ricorso è proposto oltre tale termine, il deposito della relata resta necessario.
- Il consigliere che abbia formulato una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. può far parte del collegio decidente, non sussistendo incompatibilità processuale per tale sola ragione.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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