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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1002/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 12/05/2020 che confermava la condanna in primo grado per truffa (art. 640 c.p.) per aver posto in vendita tramite Facebook due telefoni e un tablet e, dopo aver ricevuto il pagamento concordato, non averli consegnati. Il ricorso deduceva: (i) omissione della Corte d'appello nel decidere su uno dei motivi di gravame contenuti nell'atto di appello (mancata prova degli elementi costitutivi del reato); (ii) vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa, in quanto la Corte non avrebbe indicato le specifiche risultanze investigative a supporto e non avrebbe considerato l'assenza di documenti probatori (ricevuta di pagamento, buste paga) e che il teste Di Emidio aveva confermato la mancata verifica dei movimenti sulla carta Postepay.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la messa in vendita online di un bene in assenza della sua reale disponibilità e la conseguente mancata consegna dopo il pagamento integra il reato di truffa, rilevando anche elementi quali l'irreperibilità del venditore, il pagamento accreditato su una Postepay intestata all'imputato e l'invio di una fotocopia del documento di identità intestata al ricorrente. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito (confermata dalla sentenza di primo grado) e ha escluso che sussistano ragioni per rimettere in discussione la valutazione della credibilità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e al rimborso delle spese del grado sostenute dalla parte civile; il pagamento delle somme dovute alla parte civile è disposto a favore dello Stato in ragione del gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 640 cod. pen. nel senso che la messa in vendita online di un bene senza la reale disponibilità dello stesso e la mancata consegna dopo la percezione del prezzo costituiscono truffa, in quanto tali condotte rappresentano artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'acquirente e a conseguire un profitto ingiusto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha altresì ritenuto ravvisabili profili di colpa nel ricorso e ha irrogato la sanzione alla Cassa delle ammende.

  • artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002

    Le norme richiamate regolano l'erogazione del gratuito patrocinio: la Corte ha disposto che le somme dovute alla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, siano liquidate e pagate a favore dello Stato.

Massime di principio

  • La pubblicazione di un annuncio di vendita online e la mancata consegna del bene dopo che l'acquirente ha effettuato il pagamento possono integrare il reato di truffa se emerge che il venditore non aveva la disponibilità del bene e si è reso irreperibile o ha omesso di restituire il prezzo.
  • Gli 'artifici e raggiri' nelle vendite online si individuano nella registrazione sul portale, nella pubblicazione dell'annuncio con descrizione e prezzo allettante e nella comunicazione di coordinate per il pagamento; tali elementi, insieme alla prova dell'accredito su un conto/postepay intestato al venditore e all'invio di documenti identificativi, rafforzano l'accertamento del dolo iniziale.
  • La parte che impugna la valutazione della credibilità deve indicare specifiche omissioni o errori nelle risultanze probatorie e proporre elementi probatori contrari (es. estratti conto, ricevute, comprovanti la non imputabilità del versamento). Critiche generiche alla motivazione sono frequentemente ritenute inammissibili.
  • Se la sentenza di primo grado contiene rilievi probatori precisi e documentati, la Corte d'appello non è tenuta a ripetere integralmente quelle valutazioni se le condivide; in cassazione l'assenza di un profilo sostanziale nuovo o di vizio logico-giuridico può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le impugnazioni dichiarate inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quando la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio, le somme sono dovute allo Stato.

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