Cassazione Penale, Sentenza n. 7178/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del concorso formale tra la partecipazione all'associazione mafiosa accertata con la sentenza "sub 1" (adesione alla cosca "Gallico") e l'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (sentenza "sub 3"), nonché l'applicazione della continuazione fra questi reati e le condotte di favoreggiamento personale accertate con la sentenza "sub 2". Sosteneva inoltre che l'associazione di droga fosse una "gemmazione" della consorteria mafiosa e che le condotte favoreggiatorie a Roma fossero prosecuzione del medesimo vincolo associativo.
La decisione
La Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato le istanze: ha escluso il concorso formale e il riconoscimento della continuazione tra le varie sentenze sulla base di elementi fattuali (diversità dei beni giuridici tutelati, diverso contesto e sodalizi coinvolti, diverso arco temporale, esclusione dell'aggravante mafiosa nella sentenza sul narcotraffico, periodi di custodia/espiazione che interrompono il progetto criminoso). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso la Corte ha ritenuto che tale associazione sia distinta per finalità, tessuto associativo e periodo temporale dall'associazione mafiosa attribuita al ricorrente, escludendo l'unità progettuale.
Aggravante per il metodo mafioso; l'esclusione dell'aggravante nella sentenza sul narcotraffico è stata considerata un indice negativo ai fini del collegamento progettuale tra le due associazioni.
Codice penale, artt. 378 e 390
Riferiti alle condotte di favoreggiamento personale (e connesse fattispecie), qui considerati opinabili da ricondurre a un unico disegno criminoso con l'associazione mafiosa, anche per la diversa destinazione dei favori (esponenti della cosca "Bellocco").
Predisposizione di aggravanti richiamata a carico di alcune fattispecie; la Corte ha menzionato l'aggravazione ai fini della descrizione delle condotte ma non ha ritenuto ciò utile a dimostrare un disegno unitario.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nella sentenza.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un progetto criminoso unitario già presente nella mente dell'agente: occorrono indici esteriori qualificati (omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, identità o sovrapposizione dei sodali, modalità e sistematicità delle azioni).
- La mera coesistenza di più condotte delittuose o la successiva adesione a differenti gruppi non basta a dimostrare una pianificazione unitaria; va valutata la natura effettiva delle attività e la finalità perseguita da ciascun sodalizio.
- Differenze oggettive quali appartenenza a clan diversi, finalità diverse (es. controllo economico/appalti vs narcotraffico) e periodi di interruzione (custodia cautelare, espiazione) costituiscono indici negativi rilevanti ai fini dell'esclusione della continuazione.
- Nel sindacare le decisioni del giudice di merito la Cassazione riconosce ampio spazio di valutazione: le censure di merito sono difficilmente efficaci se la motivazione del giudice è adeguata, coerente e non illogica.
- Per il concorso formale tra fattispecie associative occorre verificare se le plurime condotte concretizzino una sola condotta plurime rilevante; distinzione temporale e contesto associativo possono impedire tale qualificazione.
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