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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7178/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del concorso formale tra la partecipazione all'associazione mafiosa accertata con la sentenza "sub 1" (adesione alla cosca "Gallico") e l'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (sentenza "sub 3"), nonché l'applicazione della continuazione fra questi reati e le condotte di favoreggiamento personale accertate con la sentenza "sub 2". Sosteneva inoltre che l'associazione di droga fosse una "gemmazione" della consorteria mafiosa e che le condotte favoreggiatorie a Roma fossero prosecuzione del medesimo vincolo associativo.

La decisione

La Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato le istanze: ha escluso il concorso formale e il riconoscimento della continuazione tra le varie sentenze sulla base di elementi fattuali (diversità dei beni giuridici tutelati, diverso contesto e sodalizi coinvolti, diverso arco temporale, esclusione dell'aggravante mafiosa nella sentenza sul narcotraffico, periodi di custodia/espiazione che interrompono il progetto criminoso). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR n. 309 del 1990, art. 74

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso la Corte ha ritenuto che tale associazione sia distinta per finalità, tessuto associativo e periodo temporale dall'associazione mafiosa attribuita al ricorrente, escludendo l'unità progettuale.

  • Codice penale, art. 416‑bis

    Aggravante per il metodo mafioso; l'esclusione dell'aggravante nella sentenza sul narcotraffico è stata considerata un indice negativo ai fini del collegamento progettuale tra le due associazioni.

  • Codice penale, artt. 378 e 390

    Riferiti alle condotte di favoreggiamento personale (e connesse fattispecie), qui considerati opinabili da ricondurre a un unico disegno criminoso con l'associazione mafiosa, anche per la diversa destinazione dei favori (esponenti della cosca "Bellocco").

  • Legge n. 203 del 1991, art. 7

    Predisposizione di aggravanti richiamata a carico di alcune fattispecie; la Corte ha menzionato l'aggravazione ai fini della descrizione delle condotte ma non ha ritenuto ciò utile a dimostrare un disegno unitario.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nella sentenza.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un progetto criminoso unitario già presente nella mente dell'agente: occorrono indici esteriori qualificati (omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, identità o sovrapposizione dei sodali, modalità e sistematicità delle azioni).
  • La mera coesistenza di più condotte delittuose o la successiva adesione a differenti gruppi non basta a dimostrare una pianificazione unitaria; va valutata la natura effettiva delle attività e la finalità perseguita da ciascun sodalizio.
  • Differenze oggettive quali appartenenza a clan diversi, finalità diverse (es. controllo economico/appalti vs narcotraffico) e periodi di interruzione (custodia cautelare, espiazione) costituiscono indici negativi rilevanti ai fini dell'esclusione della continuazione.
  • Nel sindacare le decisioni del giudice di merito la Cassazione riconosce ampio spazio di valutazione: le censure di merito sono difficilmente efficaci se la motivazione del giudice è adeguata, coerente e non illogica.
  • Per il concorso formale tra fattispecie associative occorre verificare se le plurime condotte concretizzino una sola condotta plurime rilevante; distinzione temporale e contesto associativo possono impedire tale qualificazione.

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