Cassazione Penale, Sentenza n. 7029/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'interpretazione e l'applicazione, in sede esecutiva, della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p. e art. 187 disp. att. c.p.p.) tra reati giudicati con distinti riti abbreviati e ordinario. In particolare la questione era se per individuare la "pena più grave inflitta" (che individua la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.) dovesse intendersi la pena nella sua entità precedente alla diminuzione prevista per il rito abbreviato (ossia l'ergastolo "al lordo"), come ritenuto dal giudice dell'esecuzione, oppure la pena concretamente inflitta e indicata nel dispositivo della sentenza, cioè quella risultante dopo la riduzione per il rito (nel caso concreto anni trenta di reclusione). Il ricorrente lamentava che l'uso della pena "al lordo" avrebbe determinato un trattamento più gravoso rispetto a quello che l'imputato aveva legittimamente scelto con il rito abbreviato e violato i criteri moderatori (art. 78 c.p.) e i principi di legalità e prevedibilità.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto l'orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 187 disp. att. c.p.p., la "pena più grave inflitta" è quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo di sentenza, e quindi la pena risultante dopo la riduzione per il rito abbreviato. Hanno enunciato i principi di diritto conseguenti e, applicandoli al caso concreto, hanno ritenuto fondato il ricorso: l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulla pena detentiva, che la Corte ha direttamente rideterminato in anni trenta di reclusione (ai sensi dell'art. 620 lett. I c.p.p.). Quanto alla determinazione dell'aumento della pena pecuniaria è stato disposto annullamento con rinvio. I giudici hanno motivato la scelta rilevando il significato letterale del termine "inflitta" e la necessità di rispettare la natura sostanziale degli effetti della diminuzione prevista per il rito abbreviato nonché i limiti costituzionali (art. 25 Cost.) e convenzionali.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. c.p.p.
Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato
La Corte ha stabilito che 'pena più grave inflitta' va intesa come la pena concretamente irrogata indicata nel dispositivo della sentenza, cioè al netto della diminuzione prevista per il rito abbreviato
art. 671 c.p.p.
Regola l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione deve tener conto della violazione più grave così come individuata ex art.187 disp. att. c.p.p.
art. 442, comma 2, c.p.p.
Prevede la diminuzione della pena in caso di giudizio abbreviato; la Corte riconosce che la riduzione ha effetti sostanziali sul trattamento sanzionatorio e va considerata (in executivis) prima della determinazione della violazione più grave
art. 78 c.p.
Criterio moderatore del cumulo delle pene temporanee (limite massimo di anni trenta): la determinazione della pena complessiva in sede esecutiva deve rispettare tale limite avendo riguardo alla pena concretamente inflitta
art. 72 c.p.
Disciplina il caso di concorso tra delitto che comporta l'ergastolo e altri delitti: la sua applicazione ha effetti diversi a seconda che la pena per il reato più grave sia in concreto ergastolo o sia stata ridotta (es. a 30 anni) in sede di cognizione
art. 81 c.p.
Norma di principio sul cumulo delle pene da tenere presente nel parallelismo tra disciplina della cognizione e dell'esecuzione; tuttavia art.187 disp. att. c.p.p. derogando alla regola generale richiede considerazione della pena concretamente inflitta in executivis
art. 620, lett. I) c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di rideterminare essa stessa la pena: applicato nel caso per rideterminare la pena a trent'anni
art. 25 Cost.
Principio di legalità e prevedibilità delle sanzioni: la Corte ha richiamato la necessità di non esporre l'imputato a un trattamento più grave rispetto a quello ragionevolmente prevedibile al momento della scelta processuale (es. scelta del rito abbreviato)
Massime di principio
- In sede esecutiva, ai fini dell'applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p. e art. 187 disp. att. c.p.p.), la 'pena più grave inflitta' si determina con riferimento alla pena concretamente irrogata e indicata nel dispositivo della sentenza, quindi al netto della diminuzione del rito abbreviato.
- La diminuzione prevista per il rito abbreviato ha effetti sostanziali sul trattamento sanzionatorio in esecuzione e va considerata in limine: il giudice dell'esecuzione deve prendere come base la pena risultante dopo la riduzione per calcolare aumenti e applicare i criteri moderatori (es. art.78 c.p.).
- Va mantenuta la distinzione tra fase di cognizione (dove si lavora su pene 'applicabili' e valutazioni discrezionali) e fase esecutiva (dove si devono rispettare le pene concretamente inflitte e il giudicato), con conseguente diversa sequenza operativa nel calcolo della pena complessiva.
- Se la correzione della determinazione della pena è possibile senza nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Quando una sentenza di merito ha ridotto l'ergastolo in pena temporanea (es. 30 anni) per effetto del rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione non può, per la continuazione, riprendere la pena originaria 'al lordo' della riduzione per aggirare i limiti del cumulo: ciò violerebbe la prevedibilità e il beneficio processuale scelto dall'imputato.
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