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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7132/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato deduceva, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione perché la Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibili i "motivi nuovi" di appello (pur trasmessi via PEC il 20/10/2022), omettendo di valutare la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. tra il reato oggetto del giudizio e fatti analoghi definitivamente accertati in altri procedimenti (provvedimenti di unificazione del Tribunale di Vallo della Lucania e del Tribunale di Siena). Inoltre si lamentava che fosse stata omessa la valutazione di una proposta risarcitoria rivolta alla persona offesa, da considerare ai fini delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Pur riconoscendo un errore della Corte d'Appello nel ritenere tardivi i "motivi nuovi" (poiché trasmessi via PEC entro il termine), la Suprema Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento della continuazione fosse comunque infondata perché presentata in modo irrituale: la difesa non aveva prodotto le singole sentenze definitive relative agli oltre 13 episodi richiamati, ma solo provvedimenti dei giudici dell'esecuzione che contenevano descrizioni generiche. Ne è conseguito che il giudice di appello non era in grado di valutare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (mancavano date, luoghi e modalità necessari). Pertanto la richiesta non poteva essere specificamente deliberata in appello e andava esclusa. Riguardo alla proposta risarcitoria, la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza: anche valutata, la Corte d'Appello aveva motivatamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche per le modalità del fatto e la negativa personalità dell'imputato. Il ricorso è quindi rigettato e l'imputato condannato alle spese; la prescrizione non è maturata (termine indicato al 26-04-2024).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Riferimento all'istituto della continuazione quale criterio per cumulare più reati e determinare il regime sanzionatorio; la richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze definitive è al centro della controversia.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione

    Stabilisce che la continuazione è pienamente proponibile in fase esecutiva e che il giudice dell'esecuzione ha procedure specifiche per valutarla; ciò rafforza l'idea che la presentazione in appello è eccezionale e subordinata a regole rigorose.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione

    Sottolinea l'obbligo di specificità dei motivi d'appello (riforme L.103/2017 e D.Lgs.150/2022): la continuazione introdotta come motivo "nuovo" deve rispettare i limiti di specificità e devoluzione dell'appello.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede oneri procedurali in sede esecutiva (il giudice dell'esecuzione acquisisce le copie dei provvedimenti se non allegate); la Corte distingue che tale regime non è automaticamente trasferibile all'appello, dove gravano sull'imputato oneri maggiori di produzione dei documenti.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che individua il giudice dell'esecuzione competente; sottolinea che compiti tipici della fase esecutiva non devono essere anticipati dal giudice d'appello.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Collegata alla determinazione del giudice che interviene in esecuzione; usata per argomentare che il giudice dell'esecuzione può essere diverso dal giudice d'appello e ha competenze specifiche.

  • Legge n. 103/2017 (cd. riforma Orlando)

    Ha ampliato l'obbligo di specificità nell'art. 581, richiedendo la specificità anche per capi, punti e richieste; rafforza la funzione di controllo limitato dell'appello.

  • D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)

    Ha introdotto il comma 1‑bis dell'art. 581 rafforzando la tassatività della specificità dei motivi d'appello e confermando i limiti all'ampliamento in appello di questioni nuove.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione con sentenze divenute irrevocabili dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in appello solo se proposta mediante i "motivi nuovi" e accompagnata dalla copia integrale delle sentenze definitive poste a fondamento della domanda.
  • La presentazione via PEC dei motivi nuovi entro i termini non elimina l'onere sostanziale: il difensore deve produrre i titoli (sentenze definitive) che consentano al giudice di valutare date, luoghi e modalità dei fatti; altrimenti la domanda è inidonea alla decisione in appello.
  • L'istituto della continuazione ha natura principalmente esecutiva (art. 671 c.p.p.): l'appello può rimanere una via eccezionale per sollevare la questione, ma con limiti stringenti per non alterare la funzione revisionale del secondo grado.
  • La specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. rende inammissibili le doglianze e le richieste che non contengano rilievi critici puntuali rispetto alla decisione di primo grado; una domanda "nuova" che non critica specificamente la motivazione di primo grado è difficilmente compatibile con l'appello.
  • La mera produzione di provvedimenti del giudice dell'esecuzione che riferiscono sommariamente sentenze diverse non sostituisce l'onere di allegare le singole sentenze definitive: i documenti sommari non consentono la valutazione dell'unicità del disegno criminoso.
  • Una proposta risarcitoria alla persona offesa non garantisce automaticamente le attenuanti generiche: il giudice valuta anche la personalità dell'imputato e le modalità del fatto; la compensazione può essere un elemento favorevole ma non determinante se contrastato da altri elementi negativi.

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