Cassazione Penale, Sentenza n. 7130/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che ha confermato in parte la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.): il ricorrente censura principalmente (1) la valutazione probatoria e l'eccessiva fiducia nelle dichiarazioni del teste Ventura senza valutare alternative e contraddizioni; (2) la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento dell'estinzione dei reati pregresse e della prescrizione; (3) la determinazione della pena superiore al minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche nonostante le condizioni personali e il comportamento dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per essere articolato in fatto e aspecifico (mera riproposizione dell'appello), fuori dai limiti del sindacato di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha confermato la sussistenza della recidiva sulla base dell'analisi del certificato del casellario e del principio secondo cui amnistia/indulto non fanno venir meno l'effetto della recidiva; sono state poi respinte le argomentazioni sull'estinzione di alcune precedenti condanne. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile; la Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito circa il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del reato per il quale è stato condannato il ricorrente (ricettazione); la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità sulla base del quadro probatorio e la Cassazione non ha sindacato i fatti.
Richiamato nella censura sulla valutazione probatoria; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e non ammissibile in quanto riproducente valutazioni di fatto.
Invocato dal ricorrente per contestare la motivazione; la Corte ha escluso che vi sia stata violazione di diritto, ritenendo comunque la censura come espressione di una valutazione di merito non sindacabile.
Richiamato nella contestazione sulla recidiva/prescrizione; la Corte ha valutato il casellario e ritenuto corretta l'applicazione della recidiva da parte dei giudici di merito.
Riferito alla recidiva; la Corte ha confermato che le precedenti condanne sono rilevanti ai fini della recidiva secondo l'interpretazione giurisprudenziale esposta.
art. 27 Cost.
Richiamato a supporto delle doglianze sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto comunque adeguata la motivazione dei giudici di merito e non ha rilevato violazioni costituzionali.
Norme relative ai criteri di determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato i criteri e motivato il diniego delle attenuanti generiche.
Richiamato dalla difesa in relazione all'estinzione di precedenti sentenze; la Corte ha escluso che le statuizioni richiamate determinino l'irrilevanza ai fini della recidiva come sostenuto dal ricorrente.
Citato in tema di estinzione di procedimenti/effetti; la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni difensive atte a dimostrare l'inesistenza della recidiva.
Menzi ono in relazione a ipotesi di estinzione di alcune statuizioni; la Corte ha valutato nel complesso il casellario e respinto le censure difensive.
art. 4 legge 516/1982
Riferita ai reati pregressi del ricorrente; la Corte ha escluso che vi sia stata una sopravvenuta abrogazione tale da rendere infondato il riconoscimento della recidiva.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda alla cassa delle ammende per l'inammissibilità e i profili di colpa del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione di fatto dei giudici di merito: i motivi che consistono in una mera rielaborazione dei fatti o in una riproposizione dell'appello sono inammissibili.
- Il requisito di specificità del motivo è essenziale: il ricorso deve indicare chiaramente gli elementi giuridici e di fatto che si ritengono viziati, altrimenti è destinato all'inammissibilità.
- Le valutazioni sull'attendibilità dei testimoni operano in sede di merito; per impugnare con successo occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione, non una diversa interpretazione plausibile dei fatti.
- La recidiva può essere riconosciuta anche quando pene pregresse siano state oggetto di indulto o amnistia, e l'estinzione di precedenti procedimenti non elimina automaticamente gli effetti ai fini della recidiva se le condizioni legali non sono soddisfatte.
- Sul piano della determinazione della pena, la Corte di legittimità controlla la sufficienza della motivazione: una pena poco superiore al minimo edittale non richiede una motivazione 'rafforzata' se il giudice territoriale ha indicato i criteri decisivi.
- Il rigetto dei benefici (es. attenuanti generiche) deve essere motivato in riferimento agli elementi ritenuti decisivi; non è necessario elencare e confutare ogni dato favorevole evocato dalla difesa.
- Per le impugnazioni inammissibili per colpa si possono irrogare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
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