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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7133/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava il calcolo della prescrizione operato dalla Corte d'appello: la corte aveva ritenuto consumata la truffa alla sottoscrizione del contratto (14 aprile 2014), escludendo che i pagamenti effettuati dalla parte civile fino al 31 luglio 2014 costituissero manifestazioni del danno e momento consumativo. Si contestava altresì la violazione dei limiti dell'impugnazione (art. 597 c.p.p.) perché la Corte d'appello avrebbe deciso su profili non devoluti e l'omissione del computo della sospensione della prescrizione connessa al rinvio di udienza del 28/06/2021 (rinvio di cortesia) sul quale le parti avevano acquiescenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, in tema di truffa contrattuale (reato istantaneo e di danno), il momento consumativo deve coincidere con il periodo in cui si realizza l'effettivo pregiudizio patrimoniale e il conseguimento dell'ingiusto profitto; pertanto i pagamenti fino al 31 luglio 2014 rilevano come momento terminale della condotta e segnano il dies a quo della prescrizione (31/01/2022). Aggiunti i periodi di sospensione conteggiati (rinvio chiesto dalla difesa e sospensioni Covid), il reato non era estinto alla data della deliberazione di primo grado (4/04/2022). La Cassazione ha altresi rilevato errori della Corte d'appello nella esclusione della sospensione per il rinvio del 28/06/2021 e nella retrodatazione decisa senza devoluzione dalla parte appellante (violazione art. 597 c.p.p.). Conseguentemente la sentenza impugnata e' annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello; la liquidazione delle spese di Cassazione è demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p. (prescrizione)

    Riferita al principio generale sulla prescrizione come causa di estinzione del reato; applicata unitamente agli artt. 158 e 640 per determinare il dies a quo della prescrizione nel reato di truffa

  • art. 158 c.p. (momento di consumazione ai fini della prescrizione)

    Utilizzata per confermare che il dies a quo va determinato in relazione al momento in cui si è realizzato il danno effettivo alla vittima, non al solo sorgere dell'obbligazione contrattuale

  • art. 640 c.p. (truffa)

    Interpretato insieme alla giurisprudenza di legittimità per affermare che la truffa e' reato istantaneo di danno e si consuma con la diminutio patrimonii effettiva della vittima, comprensiva dei pagamenti successivi alla stipula

  • art. 597 c.p.p. (limiti dell'impugnazione)

    La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello ha violato i limiti di devoluzione decisionale ponendo una retrodatazione e decisioni su profili non dedotti dall'appellante, cioè decidendo oltre i limiti dell'impugnazione

  • art. 578 c.p.p. (effetti civili dell'impugnazione)

    Richiamato per affermare che, una volta accertato che la prescrizione e' maturata successivamente alla sentenza di primo grado, la Corte d'appello doveva decidere nel merito l'impugnazione quanto agli effetti civili

  • art. 622 c.p.p. (effetti dell'annullamento)

    Applicato per disporre l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente

  • Cass. Sez. U, n. 18 del 21/06/2000 (Franzo)

    Precedente richiamato per il principio che la truffa si perfeziona quando si verifica la diminutio patrimonii e l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente

  • Cass. Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017 (Giannelli)

    Richiamata per il criterio che il dies a quo della prescrizione va determinato concretamente rispetto alle modalità e ai tempi delle condotte e alle peculiarità dell'accordo

Massime di principio

  • In una truffa contrattuale il momento consumativo (dies a quo della prescrizione) e' il momento in cui si manifesta l'effettiva perdita patrimoniale della vittima; pagamenti successivi alla stipula che trasferiscono economicamente il bene all'agente sono rilevanti per la consumazione
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le sospensioni operative (es. rinvii richiesti/acconsentiti, sospensioni per eventi straordinari come Covid) e questi periodi possono impedire che il reato si estingua prima del giudizio di primo grado
  • La Corte d'appello non può decidere su questioni non devolute dall'appello (limiti dell'art. 597 c.p.p.); decisioni retroattive o su profili non impugnati sono censurabili
  • Se la prescrizione si e' perfezionata in epoca successiva alla sentenza di primo grado, l'appello deve comunque decidere sugli effetti civili (art. 578 c.p.p.) e non limitarsi ad estinguere gli effetti senza valutare il merito
  • La qualificazione del reato come 'istante e di danno' impone una valutazione fattuale concreta per individuare quando si è verificato il danno rilevante ai fini della consumazione

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