Cassazione Penale, Sentenza n. 7129/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna del Tribunale di Grosseto per il reato previsto dall'art. 707 c.p. (possesso di arnesi atti allo scasso). Alasia contesta la motivazione ritenendo contraddittoria la prova circa la consapevolezza della presenza degli arnesi nel veicolo, richiamando la dichiarazione del proprietario del mezzo (Alasia Silvano) che si era assunto la responsabilità esclusiva. Cavazza deduce cinque motivi: mancanza di consapevolezza della qualità del coimputato e della detenzione degli arnesi; erroneo diniego della scriminante di cui all'art. 131-bis c.p. (tenuità), nonostante la sua incensuratezza e il fatto che fosse seduto sul sedile posteriore; mancata concessione delle attenuanti generiche; errata determinazione della pena senza adeguata valorizzazione dell'incensuratezza, della giovane età e della collaborazione; vizio di motivazione in relazione a tutti i precedenti profili. I fatti di contesto rilevanti sono: i tre venivano sorpresi a circolare in una zona isolata e segnalata, senza abbigliamento/attrezzatura da mare pur dichiarando di recarsi al mare; la perquisizione è stata decisa per sospetto comportamento e il militare Colle ha riferito che il quadro della strumentazione era leggermente sporgente e, toccandolo, si apriva rivelando numerosi arnesi atti allo scasso occultati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto non viziata la valutazione dei giudici di merito sulla attendibilità della deposizione del militare Colle e sulla conseguente deduzione della consapevolezza degli occupanti circa la presenza degli arnesi. Ha inoltre ritenuto legittimo il rigetto della scriminante di cui all'art. 131-bis c.p., valutando la fattispecie nel suo complesso (tipologia degli strumenti e caratteristiche del luogo) e ravvisando un pericolo significativo; il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato motivato e non manifestamente illogico; la valutazione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta congrua (pena vicina ai minimi edittali, con sospensione condizionale concessa a Cavazza). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il possesso di arnesi atti allo scasso è punito; la responsabilità può essere affermata anche per più occupanti del veicolo se la consapevolezza della presenza degli strumenti è desumibile dalle circostanze di fatto e dalle modalità di occultamento/visibilità.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità concrete (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo). Può essere esclusa se la tipologia degli strumenti e le condizioni dimostrano un pericolo significativo.
Richiamato come criterio per la valutazione della tenuità e del grado di colpevolezza nella determinazione delle circostanze e della responsabilità penale.
Stabilisce i parametri dell'impugnazione in Cassazione: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito o delle risultanze di fatto non integrano vizio di legittimità e sono inammissibili.
Prevede la condanna alle spese processuali e la comminazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi, qui quantificata equitativamente in euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente le prove: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle risultanze di fatto sono inammissibili se non viene configurato un vizio di diritto.
- La consapevolezza del possesso di arnesi atti allo scasso può essere desunta da circostanze concrete (luogo, comportamento, modalità di occultamento o visibilità degli oggetti, legami tra occupanti) e non richiede prova diretta se le risultanze probatorie sono coerenti.
- La scriminante di cui all'art. 131-bis c.p. (tenuità) richiede una valutazione complessiva: strumenti pericolosi e contesto (es. circolazione in zona isolata tra ville) possono escluderne l'applicabilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito, con motivazione adeguata, ritiene che l'intensità del pericolo o altre circostanze prevalgano sugli elementi favorevoli.
- In appello e in cassazione la mera richiesta di una diversa valutazione sulle pene e sulle circostanze personali (incensuratezza, giovane età) non è sufficiente: il giudice apprezzatore può ritenere tali elementi recessivi rispetto alla pericolosità del fatto, purché la motivazione sia logica e congrua.
- I ricorsi privi di prospettazione di errori di diritto possono comportare condanne alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende.
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