Cassazione Civile, Ordinanza n. 21334/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di un agriturismo ha proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata applicata una sanzione amministrativa per avere, in occasione di un controllo, predisposto un numero di posti a sedere superiore a quello autorizzato nella SCIA. La sanzione era stata irrogata ai sensi della normativa regionale veneta che, per l'attività agrituristica di somministrazione pasti, collegava il limite consentito al numero massimo di posti a sedere. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato l'erronea interpretazione della disciplina regionale: secondo la sua tesi, la violazione non sarebbe stata integrata dalla sola apparecchiatura di posti eccedenti, ma sarebbe occorsa anche l'effettiva vendita/somministrazione dei pasti; dall'altro ha sostenuto che la sanzione avesse natura penale, con conseguente applicabilità retroattiva della normativa sopravvenuta più favorevole, che aveva modificato la disciplina dei limiti di somministrazione. La Provincia ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso che la sanzione avesse natura penale, valorizzando la qualificazione interna come sanzione amministrativa, l'ambito ristretto dei destinatari, la finalità di regolazione del mercato e l'assenza di elementi tali da attribuirle funzione punitiva in senso convenzionale; di conseguenza ha ritenuto non applicabile la disciplina sopravvenuta più favorevole. Ha inoltre interpretato la normativa regionale nel senso che, ai fini dell'illecito e della sanzione, rilevasse la sola predisposizione di un numero di posti a sedere superiore a quello consentito, non essendo necessario accertare anche l'effettiva somministrazione di un corrispondente numero di pasti. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente alle spese, con atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 6, l.r. Veneto n. 28/2012
Nella formulazione vigente al tempo dei fatti, la norma fissa il limite della somministrazione stagionale di pasti negli agriturismi in relazione al numero massimo di posti a sedere; la Corte ritiene che il superamento del limite sia integrato dalla predisposizione di posti eccedenti.
art. 28, comma 3, l.r. Veneto n. 28/2012
La disposizione sanziona con importo parametrato al numero dei posti a sedere in eccedenza i titolari di aziende agrituristiche che, in sede di controllo, risultino aver superato il numero massimo autorizzato.
Il comportamento sanzionato va valutato secondo la legge vigente al momento della violazione.
La legge sopravvenuta più favorevole non si applica quando la fattispecie non ha natura penale e resta soggetta alla disciplina amministrativa previgente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità retroattiva della legge più favorevole; la Corte ne esclude la pertinenza per difetto di natura penale della sanzione.
art. 3 Cost.
Invocato nel ricorso in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina sanzionatoria.
art. 117 Cost.
Invocato nel ricorso in relazione ai vincoli derivanti dalla CEDU e dal diritto convenzionale sulla qualificazione della sanzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge posta a fondamento di entrambi i motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Usato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di una sanzione come penale ai fini convenzionali non dipende dal solo nomen iuris interno, ma richiede una verifica concreta della sua funzione, dell'ambito dei destinatari, del grado di afflittività e dell'eventuale presenza di sanzioni accessorie.
- Quando la sanzione è amministrativa e la disciplina transitoria esclude l'immediata operatività della riforma, il fatto va valutato secondo la legge vigente al momento della violazione, non secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole.
- Nell'interpretazione di una norma sanzionatoria, se il dato letterale è chiaro e univoco, esso costituisce il criterio prioritario e può essere sufficiente da solo a definire la fattispecie; il ricorso alla mens legis è sussidiario.
- Se la norma sanziona il superamento di un limite espresso in termini di un certo indice oggettivo di controllo, l'illecito può ritenersi integrato dalla sola eccedenza di quell'indice, senza necessità di provare un ulteriore evento materiale non richiesto dalla lettera della legge.
- In materia sanzionatoria, l'indice scelto dal legislatore può essere valorizzato come criterio certo e immediatamente verificabile per prevenire l'elusione della disciplina sostanziale e per agevolare i controlli amministrativi.
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