L.R. Veneto 28/2012
Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto regola agriturismo, ittiturismo e pescaturismo come attività turistiche connesse al settore primario, fissando requisiti, limiti di ospitalità e somministrazione, procedure SCIA e funzioni di Regione, province e comuni. Prevede elenchi, classificazione, controlli e sanzioni. Abroga la previgente disciplina agrituristica; molte norme transitorie erano limitate ai soggetti già autorizzati al 2012 e ai termini di adeguamento ormai scaduti.
Disciplina di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo nel Veneto
Disciplina di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo nel Veneto
La legge regionale del Veneto disciplina in modo organico le attività turistiche connesse al settore primario, distinguendo agriturismo, ittiturismo e pescaturismo. La normativa mira a diversificare il reddito delle imprese agricole e ittiche, valorizzando territorio, tradizioni, prodotti tipici e filiera corta, con applicazione esclusiva nel territorio regionale.
Finalità e definizioni
La legge riconosce tali attività come espressioni della multifunzionalità del settore primario e ne persegue la promozione turistica, ambientale ed economica. Sono definiti:
- agriturismo: ospitalità e somministrazione svolte da imprenditori agricoli, in connessione e non prevalenza rispetto all’attività agricola;
- ittiturismo: ospitalità e somministrazione svolte da imprenditori ittici, in connessione e non prevalenza rispetto alla pesca o acquacoltura;
- pescaturismo: imbarco di persone su imbarcazioni da pesca a fini turistico-ricreativi, con attività di pesca e ristorazione a bordo.
Requisiti per agriturismo
Possono svolgere agriturismo gli imprenditori agricoli che:
- esercitano attività agricola da almeno un biennio, salvo subentro di parenti o affini entro il terzo grado;
- hanno superato il corso iniziale di formazione professionale, salvo i laureati in agraria o titoli equipollenti;
- usano l’azienda in rapporto di connessione con quella agricola;
- rispettano la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica.
La prevalenza è misurata, di regola, sul tempo di lavoro annuo; non è richiesta per strutture con ospitalità fino a sei persone oppure, in zone montane, per attività fino a dieci persone. Il titolare può essere coadiuvato da soggetti esterni solo per attività e servizi complementari.
Piano agrituristico aziendale e attività consentite
Il piano agrituristico aziendale è lo strumento che individua le attività praticabili e dimostra connessione e prevalenza. La Giunta regionale ne definisce contenuti e procedure di presentazione alle province.
L’agriturismo comprende:
- ospitalità in alloggi;
- ospitalità in spazi aperti/agricampeggio;
- somministrazione di pasti e bevande;
- somministrazione di spuntini e bevande secondo i limiti di legge.
L’attività può essere annuale o stagionale. La sospensione temporanea è ammessa per massimo 365 giorni ogni quinquennio dalla SCIA.
Limiti dell’ospitalità agrituristica
L’ospitalità in alloggi è limitata a 30 posti letto. Le camere devono avere accesso indipendente; le unità abitative devono essere autonome per camere, soggiorno, servizi igienici e cucina.
L’ospitalità in spazi aperti è limitata a 30 persone; i servizi igienici devono essere almeno uno ogni dieci ospiti all’aperto. La Giunta regionale disciplina le dotazioni minime degli agricampeggi.
Somministrazione di pasti e bevande in agriturismo
La somministrazione si basa sull’uso di prodotti dell’azienda e di altri prodotti del territorio. In termini di valore, i prodotti devono provenire:
- per almeno il 50% dall’azienda agricola connessa, ridotto al 25% in zona montana;
- per non più del 15% dal libero mercato;
- per la parte restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari del territorio regionale.
Le percentuali sono calcolate su base annua. La somministrazione destinata solo agli ospiti alloggiati può essere annuale; negli altri casi è stagionale, con limiti di posti a sedere pari a 80 o 60 a seconda dei giorni di apertura annui. Sono previste maggiorazioni in alcuni casi, tra cui ospitalità, aperture straordinarie, uso di prodotti tradizionali e malghe.
Nelle cantine vinicole è ammessa una somministrazione finalizzata alla promozione e vendita del vino, con prodotti di gastronomia fredda legati al territorio, senza SCIA.
Requisiti e attività di ittiturismo
L’ittiturismo richiede che l’imprenditore ittico utilizzi abitazione o strutture aziendali in connessione con pesca o acquacoltura, assicuri la prevalenza dell’attività ittica e abbia frequentato il corso iniziale di formazione professionale.
Il piano ittituristico aziendale attesta connessione e prevalenza; la Giunta regionale ne fissa contenuti e procedura, anche con criteri per il tempo-lavoro e i quantitativi di produzione. La prevalenza si realizza quando il lavoro ittico supera quello ittituristico oppure quando la produzione pescata è maggiore rispetto a quella impiegata per la somministrazione.
L’ittiturismo comprende ospitalità in alloggi e somministrazione di pasti e bevande, anche in manufatti tradizionali come casoni e capanni. Le durate, i limiti e le modalità sono quelli previsti per l’agriturismo.
Requisiti e attività di pescaturismo
Il pescaturismo è esercitato da pescatori di professione che abbiano superato il corso iniziale di formazione. L’attività è svolta a favore di persone diverse dall’equipaggio e consiste in pesca con sistemi consentiti e ristorazione a bordo con prodotti propri.
Per le acque interne e marittime interne l’uso degli attrezzi è vincolato ai regolamenti provinciali; per il mare si applicano le modalità stabilite nell’autorizzazione della capitaneria di porto. Sono richiesti accertamenti di sicurezza e stabilità delle navi, polizza assicurativa e titoli professionali o patente nautica idonea. La documentazione assicurativa va trasmessa alla provincia entro 30 giorni dal pagamento.
Funzioni amministrative
La Regione cura il coordinamento generale, la promozione, la partecipazione alle politiche comunitarie e statali e la definizione dei criteri di classificazione e del logo regionale.
Le province verificano i requisiti, approvano i piani aziendali, ricevono la SCIA del pescaturismo, classificano le aziende, svolgono i controlli, tengono gli elenchi e adottano la sospensione nei casi previsti. I comuni ricevono la SCIA di agriturismo e ittiturismo e rilasciano eventuali autorizzazioni temporanee in deroga alla percentuale di prodotti aziendali nei casi di calamità o eventi sanitari.
Disposizioni edilizie e igienico-sanitarie
Per l’agriturismo sono utilizzabili i fabbricati rurali non più necessari all’attività agricola; l’uso agrituristico non comporta cambio di destinazione d’uso. È consentita la realizzazione di piscine anche in deroga alla disciplina urbanistica richiamata.
Per l’ittiturismo sono utilizzabili fabbricati, strutture attrezzate e manufatti tradizionali; in zona agricola si applicano le disposizioni urbanistiche regionali, sulla base di un piano aziendale definito dalla Giunta. In entrambi i casi sono previsti adeguamenti per accessibilità e barriere architettoniche, con esenzioni per strutture di piccole dimensioni o in zona montana.
Le strutture devono rispettare i requisiti igienico-sanitari comunali; la Giunta può definire condizioni specifiche per locali, cucine e autocontrollo. È consentita la macellazione di animali allevati in azienda in apposita sala e, in certi limiti, la vendita diretta. Piscine e centri benessere sono riservati agli ospiti alloggiati o ospitati in spazi aperti.
Classificazione, denominazioni ed elenchi
La Giunta regionale attua i criteri di classificazione nazionali per l’agriturismo e definisce quelli per ittiturismo e pescaturismo. Le denominazioni sono riservate alle imprese legittimate; non possono essere usate quelle proprie delle strutture ricettive turistiche regionali situate nello stesso territorio comunale.
Sono istituiti l’elenco regionale e gli elenchi provinciali, con iscrizione d’ufficio delle aziende che comunicano l’avvio dell’attività. Gli uffici IAT devono fornire informazione e accoglienza anche per queste attività.
Riconoscimento, SCIA e obblighi degli operatori
L’esercizio è subordinato a riconoscimento provinciale e SCIA. La SCIA va trasmessa:
- al comune per agriturismo e ittiturismo;
- alla provincia per il pescaturismo.
La SCIA deve indicare tipologie, limiti e modalità di esercizio e dichiarare la conformità al piano aziendale e il possesso dei requisiti.
Gli operatori devono comunicare annualmente i prezzi e i periodi di apertura entro il 1° ottobre, esporre SCIA, simbolo e logo, comunicare sospensioni e cessazione, trasmettere arrivi e presenze, registrare gli alloggiati, indicare menù, prezzi e provenienza dei prodotti, e chiedere eventuali autorizzazioni temporanee o incrementi dei posti a sedere nei casi previsti.
Controlli, perdita dei requisiti e sanzioni
Le province devono effettuare controlli a campione almeno sul 20% delle attività iscritte ogni anno, secondo analisi del rischio, e relazionare alla Regione. In caso di inerzia degli enti locali, la Regione può diffidare, nominare un commissario ad acta e, nei casi più gravi, avviare la revoca delle funzioni.
La perdita dei requisiti comporta revoca del riconoscimento e cancellazione dagli elenchi. È vietato esercitare a chi si trova nelle cause ostative richiamate dalla normativa statale sui requisiti per l’attività commerciale e di somministrazione.
Il regime sanzionatorio prevede, tra l’altro:
- sanzione di 7.000 euro e chiusura immediata per esercizio senza riconoscimento, SCIA o in sospensione;
- sanzioni da 500 a 5.000 euro per talune violazioni sugli incrementi di posti a sedere e sull’uso di personale esterno per attività non consentite;
- sanzioni proporzionali per superamento di posti letto, posti a sedere, persone ospitabili o giornate di attività;
- sanzione di 5.000 euro per mancato rispetto delle percentuali di provenienza dei prodotti o delle regole sulle cantine vinicole;
- sanzioni per uso improprio di piscine, denominazioni o mancato rispetto degli obblighi informativi;
- sanzioni specifiche per il pescaturismo.
La reiterazione delle violazioni può portare, secondo i casi, a importi massimi, sospensione di sei mesi o cancellazione dagli elenchi e chiusura per 24 mesi.
Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
Alle attività disciplinate non si applica la legge regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande, salvo alcune specifiche regole richiamate dalla legge.
Le norme transitorie, oggi sostanzialmente esaurite, prevedevano:
- iscrizione d’ufficio degli operatori agrituristici e ittituristici già attivi;
- adeguamento alle nuove regole entro tre anni per gli agriturismi e per le norme igienico-sanitarie degli ittiturismi;
- presentazione del piano ittituristico entro 180 giorni dalla disciplina attuativa regionale;
- validità triennale delle autorizzazioni al pescaturismo già rilasciate;
- obbligo di formazione per gli operatori già in attività.
La legge abroga la previgente disciplina regionale dell’agriturismo, il relativo regolamento attuativo e le disposizioni regionali sul pescaturismo e sulla somministrazione di alimenti e bevande incompatibili con la nuova disciplina.
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