Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36714/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva un unico vizio: la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare l'istanza di sospensione condizionale della pena presentata dall'imputato, con conseguente vizio di motivazione sulla decisione riguardante l'applicazione della sospensione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto la doglianza fondata in quanto la Corte d'appello non ha affatto preso in considerazione l'istanza di sospensione condizionale. Non essendovi elementi che giustificassero un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e constatata l'assenza di sospensioni alla data del 11 novembre 2021, è intervenuta la prescrizione del reato. Per tale motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 489 cod. pen.

    Norma relativo al reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte ha confermato in primo grado la condanna per questo articolo prima di valutare la questione della prescrizione.

  • art. 699 cod. pen.

    Contravvenzione originariamente contestata (capo C) che la Corte d'appello aveva dichiarato estinta per prescrizione; richiamata nella motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 477-482 cod. pen.

    Originaria imputazione recuperata dal Tribunale e poi riqualificata: la Corte d'appello aveva riqualificato l'originaria imputazione ex artt. 477-482 nel reato di cui all'art. 489.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma richiamata rispetto all'originaria imputazione poi riqualificata in contravvenzione (art. 699); il Tribunale aveva originariamente inquadrato l'ipotesi in base a tale articolo.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di assolvere nel merito quando gli elementi acquisiti escludano il fatto o l'imputabilità; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di elementi tali da condurre all'assoluzione, non si potesse applicare tale strada e si dovesse invece verificare l'intervenuta prescrizione.

Massime di principio

  • Se la Corte omette di motivare specificamente sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, il vizio può essere censurato in Cassazione per carenza di motivazione.
  • Quando l'omissione riguarda una determinazione che incide sulla decorrenza di termini (es. sospensione della pena), va verificato se nel frattempo è maturata la prescrizione; se sì, la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • L'art. 129 c.p.p. (assoluzione nel merito) si applica solo se dagli elementi emerge l'irrilevanza del fatto o l'inesistenza dell'imputabilità; in sua mancanza la via corretta è accertare eventuali cause estintive come la prescrizione.
  • In casi simili il difensore deve sollevare espressamente e documentare l'istanza di sospensione e chiedere alla corte di motivare il rigetto o l'accoglimento, perché l'omessa valutazione costituisce una violazione procedurale rilevante.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima che la sentenza divenisse definitiva e non vi sono elementi per assolvere nel merito, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.