Cassazione Civile, Ordinanza n. 25528/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022 e aveva contestualmente versato quanto dovuto, come da ricevute prodotte in atti. Per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, sottoposta a verifica generale per il periodo d'imposta 1/2/2004-31/1/2005, impugnava un primo avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativo all'IRAP 2004 e ad alcuni rilievi IRES 2004. L'atto recepiva i rilievi del p.v.c. in tema di omesso versamento IRAP, duplicazione di voci legate all'utilizzo di un fondo svalutazione, deduzione integrale di costi per pranzi e rinfreschi e indeducibilità di spese di viaggio per dipendenti non documentate. In sede di merito era stato ritenuto, tra l'altro, che non fosse stata proposta rituale domanda di annullamento dell'atto in quanto parziale. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico; risulta invece che, prima dell'udienza, ha depositato attestazioni di pagamento relative alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022.
Norme richiamate
art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Viene richiamato quale base del primo avviso di accertamento parziale notificato dall'Ufficio.
art. 76, comma 1, del T.U.I.R.
È richiamato come criterio usato nel distinto secondo accertamento per ricostruire il reddito in base al valore normale.
La definizione agevolata prevista da questa legge, con il pagamento integrale di quanto dovuto, ha determinato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge e il contestuale pagamento delle somme dovute comportano l'estinzione del giudizio pendente.
- Quando interviene una causa legale di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso.
- Le spese del giudizio estinto sono poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto dispone la decisione di estinzione.
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