Cassazione Civile, Ordinanza n. 25840/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società aveva acquistato nel 2001 un capannone industriale con terreno circostante, sostenendo che il fondo fosse intercluso a seguito della precedente cessione di parte del bene a favore della controparte nel 1985. Nell'atto del 1985 era stata pattuita una servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore della porzione poi acquistata dalla ricorrente, con penale convenzionale in caso di impedimento del transito. La ricorrente agiva per ottenere l'accertamento e la tutela del diritto di passaggio e la condanna al pagamento della penale per il periodo in cui il transito era stato ostacolato. Dopo un primo accoglimento e successivi giudizi di impugnazione, la Corte di cassazione aveva già cassato una precedente decisione di merito perché la riduzione della penale era stata operata d'ufficio senza contraddittorio. In sede di rinvio la Corte d'appello confermava però la riduzione della penale da euro 2.582,28 mensili a euro 1.500, ritenendola eccessiva in relazione all'interesse delle parti e al fatto che il transito poteva essere comunque esercitato attraverso un accesso alternativo alla pubblica via. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione del giudicato e del principio di diritto fissato dalla precedente pronuncia di cassazione, sostenendo che il giudice del rinvio avesse deciso in modo difforme dal dictum; 2) violazione delle norme sulla servitù e sulla clausola penale, lamentando che la riduzione ex art. 1384 c.c. fosse stata effettuata nonostante il rigetto del precedente ricorso incidentale e senza che vi fosse una parziale esecuzione dell'obbligazione, poiché il transito sarebbe avvenuto su un percorso diverso da quello pattuito; 3) violazione delle norme processuali e omesso esame di fatto decisivo, poiché la Corte territoriale avrebbe dato rilievo alla possibilità di accesso alternativo alla strada pubblica invece che alla natura interclusa del fondo; 4) erronea regolazione delle spese per avere la Corte d'appello configurato una soccombenza solo parziale della ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio si fosse attenuto al principio di diritto fissato dalla precedente decisione di cassazione, poiché il tema devoluto era la riduzione della penale dopo il necessario contraddittorio, e il nuovo esame di merito sulla congruità dell'importo era consentito. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sulla eccessività della penale, sull'esistenza di un accesso alternativo e sull'entità dell'interesse del creditore all'adempimento; la motivazione è stata ritenuta non apparente né illogica. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la regolazione delle spese può essere fatta avuto riguardo all'esito complessivo della lite e che la valutazione della soccombenza reciproca e della compensazione è discrezionale e non sindacabile nei limiti denunciati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per dedurre la nullità della decisione per violazione del contraddittorio, ma la Corte ha escluso la violazione nel giudizio di rinvio.
Invocato per sostenere che il giudice avesse pronunciato oltre i limiti del devoluto; la Corte ha escluso che vi fosse extrapetizione o violazione del dictum.
Richiamato nel ricorso come norma violata; la Corte non ravvisa errori decisivi nella sua applicazione.
Richiamato nel ricorso; non assume rilievo autonomo nella decisione finale.
Invocato per il giudicato interno, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla preclusione alla riduzione della penale.
Richiamato nel ricorso in relazione agli effetti della cassazione; la Corte ha ritenuto corretta l'attività del giudice di rinvio.
Citato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni processuali rilevanti.
La Corte ha affermato che il giudice del rinvio si è conformato al principio di diritto enunciato dalla precedente pronuncia.
Richiamato per il giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che il nuovo esame fosse compiuto nei limiti devoluti.
Invocato sul giudicato sostanziale; la doglianza è stata respinta.
art. 24 Cost.
Richiamato per lamentare lesione del diritto di difesa/contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione.
Citate come base del ricorso per revocazione che aveva portato alla cassazione della precedente decisione.
Richiamato quale norma sulla clausola penale, il cui importo era stato pattuito contrattualmente.
La Corte conferma che la penale può essere ridotta dal giudice quando risulti eccessiva in rapporto all'interesse del creditore all'adempimento.
Citato nel secondo motivo in tema di servitù prediali.
Citato nel secondo motivo in tema di servitù prediali.
Citato nel secondo motivo in tema di servitù prediali.
Richiamato nel secondo motivo per il contenuto dell'obbligazione collegata alla servitù e alla penale.
Richiamato nel secondo motivo; non assume autonomo ruolo decisivo nella motivazione finale.
Richiamato nel secondo motivo; non assume autonomo ruolo decisivo nella motivazione finale.
Citato nel secondo motivo nel quadro della disciplina contrattuale.
Citato nel secondo motivo per l'interpretazione del contratto.
Citato nel secondo motivo per l'interpretazione del contratto.
Citato nel secondo motivo per l'interpretazione del contratto.
Citato nel secondo motivo; non rileva come ratio decisiva.
Citato nel secondo motivo; non rileva come ratio decisiva.
Citato nel secondo motivo per il contratto di vendita da cui originava la servitù.
Richiamato più volte per dedotte nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
Invocato per il dedotto erroneo apprezzamento delle prove; la Corte lo ha ritenuto infondato.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il giudizio sulle risultanze probatorie è riservato al merito.
Richiamato nei vari motivi come parametro dei vizi denunciati.
Richiamato nel quarto motivo sulla condanna alle spese.
La Corte ribadisce che la compensazione e la ripartizione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel quarto motivo; non ha inciso sull'esito.
È la base della proposta di definizione accelerata e dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3.
Applicato dalla Corte, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può compiere il nuovo accertamento di merito nei limiti del tema devoluto; non vi è violazione del giudicato o del dictum se la nuova decisione resta coerente con la cassazione precedente.
- La riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c. richiede una valutazione comparativa dell'interesse del creditore all'adempimento e dell'eventuale eccessività dell'importo; tale valutazione è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di riesame del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire al giudizio del merito una diversa lettura delle prove o delle risultanze istruttorie; il sindacato della Corte si arresta quando la motivazione sia esistente, non apparente e logicamente comprensibile.
- La regolazione delle spese va compiuta guardando all'esito complessivo della lite; la valutazione della soccombenza reciproca e della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre spese a carico della parte interamente vittoriosa.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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